Non è possibile disconoscere il diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cessionario, anche in presenza di operazioni che il Fisco ritenga connotate da “antieconomicità”, tutte le volte in cui il cedente abbia provveduto a versare l'imposta dovuta: in caso contrario, infatti, si sarebbe in presenza di una “non consentita doppia imposizione sulla medesima operazione commerciale”. Specularmente, ai fini Ires - ma in generale per le imposte dirette - l'antieconomicità non può essere considerata un parametro generale presuntivo della non inerenza di un costo o dell'occultamento di ricavi dichiarati in misura inferiore a quelli ritenuti di mercato. Entrambi i principi specificati dalla Ctr Lazio, con sentenza n. 959/4/18 del 15 febbraio 2018, segnano una tappa fondamentale nel processo di inquadramento del concetto di antieconomicità delle operazioni ai fini della verifica della sussistenza di comportamenti illeciti perpetrati dal contribuente.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati