Commento
ADEMPIMENTI

Fattura elettronica verso la semplificazione

di Sandra Pennacini | 28 Marzo 2018
Fattura elettronica verso la semplificazione

Nel corso del recente forum italiano sulla fattura elettronica, coordinato dal dipartimento delle Finanze del Mef e dall’Agenzia delle Entrate, sono emersi importanti indirizzi volti a semplificare il meccanismo della e-fattura, sia in ordine alla sua emissione che con riferimento alle modalità di inoltro e ricezione. È dunque stata accolta, almeno negli intendimenti, la richiesta degli operatori di snellire il flusso procedurale, per quanto da più parti si chieda comunque un rinvio dell’obbligo che, ricordiamo, interessa la filiera dei carburanti e i sub-appaltatori nell’ambito di appalti pubblici già da 1° luglio 2018, e tutti gli altri titolari di partita IVA dal 1° gennaio 2019, con la sola eccezione dei contribuenti minimi e forfettari.

Premessa

Nell’immaginare l’introduzione a tutto tondo dell’obbligo di fatturazione elettronica molti erano i dubbi avanzati dagli operatori di settore: la farraginosa procedura, attualmente in vigore, che richiede l’apposizione di firma elettronica e la gestione del flusso dell’accettazione, il problema di come reperire una copia agevolmente leggibile, la questione della conservazione sostitutiva non sono che alcuni dei problemi sul piatto. Problemi che pare troveranno soluzione grazie alle innovazioni annunciate in sede di forum italiano sull’e-fattura.

 

La fase di emissione

Per quanto riguarda la fase di emissione è emerso che non sarà più necessario apporre la firma digitale su ciascuna fattura. Sarà il sistema di interscambio (SDI) a garantire l’indispensabile autenticità e integrità del documento informatico, con la creazione di un hash univoco per ciascuna fattura (in sostanza, un codice crittografato univocamente legato al documento).

Per quanto riguarda l’esigibilità dell’imposta, farà fede la data di emissione indicata sul documento. Vi è tuttavia da dire che, una volta spedita, la fattura può essere oggetto di scarto da parte del sistema, ed in questo caso risulta essere inesistente. L’emittente, per annullare contabilmente tale fattura scartata, dovrà procedere con una nota di variazione interna, che non dovrà essere inviata al SDI.

 

La fase di spedizione

Come è noto la trasmissione della fattura elettronica può avvenire esclusivamente transitando dal sistema di interscambio. Vi è dunque il problema di reperire tutti i “recapiti elettronici”, che possono consistere nell’indirizzo di posta elettronica certificata, oppure in un codice identificativo rilasciato su richiesta dal SDI.

In sede di forum è emerso che laddove il soggetto proceda ad identificarsi, a prevalere su eventuali indicazioni difformi sarà comunque il recapito elettronico dichiarato al Sistema di Interscambio.

Quindi, se per esempio un’azienda identificata nel Sistema di Interscambio dichiara quale riferimento per l’inoltro delle fatture elettroniche un determinato indirizzo PEC, sarà a questo indirizzo che la fattura sarà inoltrata, indipendentemente dal fatto che successivamente tale soggetto comunichi al suo fornitore una diversa modalità di recapito. Si verrà quindi a creare un “indirizzario” univoco ai fini della e-fattura, semplificando il recupero delle informazioni. Tuttavia, ciascuna azienda non potrà che identificare un solo “recapito”, rendendo impossibile richiedere lo smistamento preventivo delle fatture passive, ad esempio per reparti.

È stato inoltre confermata la possibilità di affidare l’inoltro delle fatture elettroniche ad un intermediario abilitato.

 

La fase di ricezione

La prima importante novità riguarda la possibilità di incaricare un intermediario non solo per la spedizione delle proprie fatture elettroniche, ma anche per la ricezione.

Agli intermediari, previa apposita autorizzazione, sarà anche possibile concedere accesso ad una nuova area riservata, nella quale saranno prodotti dal sistema (automaticamente) le fatture elettroniche in formato duplicato e leggibile. In sostanza, in tale area il contribuente (o l’intermediario da lui delegato) potranno rinvenire le fatture in un formato “leggibile”, basato su fogli di stile che renderanno graficamente il contenuto del file xml.

Ai fini della detraibilità dell’imposta scontata sugli acquisti, la data indicata dalla ricevuta di consegna prodotta dal SDI è quella che fa fede quale “data di ricezione”.

Peraltro, la possibilità di consultare le fatture elettroniche in formato duplicato informatico è rilevante anche ai fini della ricezione: viene infatti previsto che laddove il recapito “ordinario” sia impossibile (per esempio perché la PEC destinataria è piena e pertanto non accetta più messaggi), quale data di ricezione varrà quella in cui il duplicato informatico è reso disponibile.

 

Cancellati accettazione e scarti

Viene prevista l’abolizione dell’attuale meccanismo che prevede che a fronte dell’invio di una e-fattura il destinatario possa procedere con l’accettazione espressa della stessa, oppure al suo rifiuto, entro 15 giorni, decorsi i quali la fattura si dà automaticamente per accettata.

L’intero meccanismo sarà abolito, e torna pertanto in vigore la “trattativa privata” tra le parti. La fattura si dà per emessa e ricevuta in base al flusso nel SDI, se poi dovessero esserci contestazioni, sarà cura delle parti regolare le rispettive pendenze con l’emissione di nota di credito o di debito, che dovranno ovviamente transitare anch’esse dal Sistema di Interscambio.

 

Conservazione sostitutiva

Confermata la valenza ai fini fiscali della conservazione sostitutiva operata dal Sistema di Interscambio, introdotta con la Manovra 2018. In sostanza, da un punto di vista tributario ogni documento che transiterà dall’SDI sarà conservato dal sistema stesso.

Resta aperta la questione della necessità di dover comunque procedere autonomamente alla conservazione sostitutiva per quanto riguarda la necessità di dare valore legale alle fatture da un punto di vista civilistico ed eventualmente penale.

Si tratterebbe chiaramente di un appesantimento, e sul punto nel corso del forum è emerso che è allo studio la possibilità di conferire pieno valore alla conservazione sostitutiva operata dall’SDI, rendendo in tal modo non necessario procedere ad ulteriori adempimenti. Questo aspetto, tuttavia, è ancora in fase di studio.

 

E-fattura e soggetti non obbligati

Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti con i soggetti non titolari di partita IVA è stato confermato che il documento trasmesso al sistema di interscambio costituirà “originale”, mentre all’acquirente potrà essere trasmessa una semplice copia del documento.

Per quanto riguarda i contribuenti minimi e forfettari, che non saranno obbligati all’emissione di e-fattura nemmeno a partire da 1° gennaio 2019, restava aperta la questione dell’aspetto passivo, ovvero delle fatture ricevute da questa tipologia di contribuenti.

È stato chiarito che, come nel caso dei non titolari di partita IVA, il documento trasmesso all’SDI costituirà l’originale, mentre all’acquirente dovrà essere trasmessa copia, analogica o digitale.

Viceversa, sarà comunque facoltà del contribuente minimo o forfettario di aderire al sistema dell’e-fattura, emettendo le fatture tramite il sistema di interscambio, e dichiarando di volerle ricevere in formato elettronico, assimilando il proprio comportamento a quello dei soggetti obbligati.

 

 

Riferimenti normativi:

L. 27 dicembre 2018 n. 205 art. 1 comma 909 e 917.

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