La Legge di Bilancio 2018, intervenendo sull’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (in materia di imposta di registro), ha stabilito che allo scopo di individuare il corretto trattamento fiscale da applicare all’atto presentato per la registrazione, non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all’atto stesso o contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare, fatte salve, comunque, le disposizioni in materia di abuso del diritto. Ad oggi non è chiaro, e sul punto si attendono gli opportuni chiarimenti ministeriali, se la nuova disposizione normativa possa tornare applicabile anche con riferimento ad atti registrati prima del 1° gennaio 2018.
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