
Il soggetto passivo che svolge più attività, in linea generale, applica l’IVA in modo unitario, considerando congiuntamente tutte le operazioni ai fini del volume d’affari complessivo, come previsto dall’art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
L’unitarietà riguarda non solo il volume d’affari, ma anche gli adempimenti IVA (liquidazioni, versamenti, dichiarazione) e la contabilità, che restano unici per tutte le attività esercitate.
Tuttavia, è possibile - nei casi previsti - adottare la separazione delle attività, obbligatoria o facoltativa. Tale scelta incide principalmente sul diritto alla detrazione dell’IVA (art. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972). In particolare, la separazione facoltativa consente di evitare gli effetti penalizzanti del pro-rata generale, permettendo di determinare la detrazione in modo distinto per ciascuna attività.

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