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Trasporto dei rifiuti e nuova aliquota IVA: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla distinzione tra gestione e smaltimento

Indipendentemente dalla destinazione finale, il trasporto dei rifiuti resta sempre assoggettato all’aliquota agevolata del 10%

di Stefano Setti | 20 Marzo 2026
Trasporto dei rifiuti e nuova aliquota IVA: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla distinzione tra gestione e smaltimento

Con la consulenza giuridica n. 6 del 17 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA alle prestazioni di trasporto dei rifiuti alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Il documento affronta il tema, particolarmente rilevante per gli operatori della logistica ambientale, della distinzione tra attività di gestione e operazioni di smaltimento finale, confermando l’autonomia del trasporto rispetto al conferimento in discarica e all’incenerimento. Ne deriva un principio di notevole impatto applicativo: il trasporto dei rifiuti resta sempre assoggettato all’aliquota agevolata del 10%, indipendentemente dalla destinazione finale. L’intervento interpretativo contribuisce a chiarire i rapporti tra normativa IVA e disciplina ambientale, escludendo l’applicazione del criterio di accessorietà ex art. 12 del D.P.R. n. 633/1972.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Legge di Bilancio 2025 modifica l'IVA per la gestione rifiuti, escludendo dal 10% operazioni come discariche e incenerimento senza recupero energetico. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il trasporto dei rifiuti mantiene l'aliquota agevolata del 10%, indipendentemente dalla destinazione finale.