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Pratica di Studio: la ritenuta sulle provvigioni per agenzie viaggio e tour operator

Dal 1° maggio 2026 estensione dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni alle agenzie di viaggio e turismo

di Carla De Luca | 12 Marzo 2026
Pratica di Studio: la ritenuta sulle provvigioni per agenzie viaggio e tour operator

La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, ai commi 140-142, interviene sull’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 in materia di ritenute sulle provvigioni estendendone l’applicazione anche sulle provvigioni corrisposte a soggetti prima esonerati comprese le agenzie di viaggio e turismo. Saranno oggetto di ritenuta le provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° maggio 2026 (termine inizialmente fissato al 1° marzo, poi prorogato da Comunicato MEF n. 25 del 27 febbraio 2026).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Agenzie di viaggio e turismo devono applicare una ritenuta del 23% sulle provvigioni, con base imponibile al 50% (11,5% effettivo) o al 20% (4,6%) se dichiarano l'uso continuativo di dipendenti o terzi. La comunicazione per la riduzione deve essere inviata entro il 16 maggio 2026.