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AGEVOLAZIONI

Stock Option e regime impatriati: esclusione dell’agevolazione in caso di residenza estera al momento della percezione

Se il pagamento avviene dopo l’uscita dal regime agevolato (anche anticipata rispetto al quinquennio naturale), il beneficio fiscale non si applica

di Mattia Merati | 27 Novembre 2025
Stock Option e regime impatriati: esclusione dell’agevolazione in caso di residenza estera al momento della percezione

Con la Risposta n. 274 del 28 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su un tema di particolare interesse per le imprese e i lavoratori rientrati dall’estero: l’applicabilità del regime impatriati ai compensi di natura differita, come piani di stock option, percepiti da lavoratori che, al momento dell’erogazione, si erano trasferiti all’estero. L’Amministrazione, affidandosi al principio di cassa, ha statuito che il beneficio non è applicabile qualora il reddito venga percepito in un periodo d’imposta successivo alla perdita della residenza italiana (che fa venir meno il regime impatriati), anche se il diritto è maturato durante la vigenza del regime agevolato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il regime impatriati, riformato dal D.Lgs. 209/2023, agevola lavoratori qualificati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi differiti, come stock option, non beneficiano dell'agevolazione se percepiti dopo il trasferimento all'estero.