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IVA

IVA di gruppo: nuovi chiarimenti dalle Entrate sull’esonero dalla presentazione della garanzia

Società di diritto olandese identificata ai fini IVA in Italia chiede chiarimenti su IVA di gruppo e compensazioni IVA

di Studio tributario Gavioli & Associati | 20 Novembre 2025
IVA di gruppo: nuovi chiarimenti dalle Entrate sull’esonero dalla presentazione della garanzia

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 288/2025  ha fornito chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito IVA utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo; in particolare il caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle Entrate riguarda la liquidazione IVA di gruppo e l’utilizzo di eccedenze del credito IVA da parte della controllata italiana di una capogruppo olandese, con particolare riferimento all’esonero dalla presentazione della garanzia previsto dall’art. 38-bis, del Decreto IVA. L’Agenzia ha affermato che laddove i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA fossero scaduti, se la prestazione della garanzia, entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale IVA, rappresenta elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni IVA infragruppo, nelle ipotesi di tardiva prestazione della garanzia, le compensazioni effettuate nel gruppo producono comunque i propri effetti, ma solo dalla data in cui l’obbligo (che ha natura costitutiva) è stato adempiuto.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Una società olandese chiede chiarimenti all'Agenzia delle Entrate sulla liquidazione IVA di gruppo, in particolare sul recupero del credito IVA e sulle modalità per evitare la garanzia ex art. 38-bis del Decreto IVA. L'Agenzia risponde che l'opzione per la liquidazione IVA di gruppo non può essere esercitata in corso d'anno e che le compensazioni infragruppo producono effetti solo dalla data di adempimento dell'obbligo di garanzia.