
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 288/2025 ha fornito chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito IVA utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo; in particolare il caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle Entrate riguarda la liquidazione IVA di gruppo e l’utilizzo di eccedenze del credito IVA da parte della controllata italiana di una capogruppo olandese, con particolare riferimento all’esonero dalla presentazione della garanzia previsto dall’art. 38-bis, del Decreto IVA. L’Agenzia ha affermato che laddove i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA fossero scaduti, se la prestazione della garanzia, entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale IVA, rappresenta elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni IVA infragruppo, nelle ipotesi di tardiva prestazione della garanzia, le compensazioni effettuate nel gruppo producono comunque i propri effetti, ma solo dalla data in cui l’obbligo (che ha natura costitutiva) è stato adempiuto.

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