La normativa sugli scambi intracomunitari, delineata dagli artt. 37 e seguenti del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427), distingue tra:
• acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto “nuovi”: per evitare distorsioni della concorrenza dovute alle diverse aliquote IVA nei Paesi membri dell’UE, tali operazioni sono soggette a una disciplina specifica che prevede l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di destinazione, anche se il cedente, il cessionario o entrambi sono privati consumatori (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13, Parte B, par. 14);
• acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto “usati”: si applicano le regole generali previste per gli scambi intracomunitari salvo il caso di applicazione del regime del margine da parte del cedente comunitario.
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