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REVISIONE

Le novità per la redazione della relazione unitaria dell’organo di controllo al fascicolo di bilancio 2024

Analisi delle novità introdotte nelle Linee guida sulla relazione unitaria dell’organo di controllo per il bilancio di esercizio 2025 recentemente pubblicate dal CNDCEC

di Roberta Provasi | 6 Maggio 2025
Le novità per la redazione della relazione unitaria dell’organo di controllo al fascicolo di bilancio 2024

Con l’avvicinarsi della scadenza dei 120 giorni per l’approvazione del fascicolo di bilancio, quest’anno prevista per il 30 aprile, gli organi di controllo devono procedere con la redazione della relazione dell’attività di vigilanza del collegio sindacale e della relazione del revisore legale dei conti. Come ogni anno il CNDCEC pubblica le Linee guida contenente il format rappresentato dal modello di relazione unitaria in modo che l’organo di controllo possa esprimere al meglio in modo integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Per rimanere sempre aggiornato sul tema iscriviti alla videoconferenza del 19 maggio dalle 14.30 alle 16.30 "La Relazione dell'Organo di Controllo al Bilancio 2024".

Introduzione

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato in data 11 marzo 2025 il format per la redazione della relazione di certificazione al bilancio di esercizio 2025 da parte dell’organo di controllo.

Si tratta della decima edizione a sottolineare l’impegno del CNDCEC a supportare la categoria anche con un Documento operativo costantemente allineato alle novità del periodo.

Il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico di s.r.l., incaricato della revisione legale proposto in questa edizione conserva la struttura delle precedenti e privilegia, pertanto, la redazione di una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate.

In questo modo, il collegio sindacale, o il sindaco unico, possono esprimersi al meglio, in modo coordinato e integrato.

Il modello di relazione unitaria proposto vede come prima sezione la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell’attività di vigilanza esercitata  ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

1. Titolo

2. Destinatari

3. Premessa

Parte A - Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Parte B - Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

B1 - Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

B2 - Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

B3 - Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

4. Data

5.  Sede

6. Nome e cognome dei componenti del collegio sindacale con le rispettive qualifiche

7. Firme

Il contenuto del modello di relazione unitaria proposto in questa edizione tiene conto dei riflessi per il sindaco-revisore delle novità e dei nuovi obblighi connessi alla redazione dei bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, e precisamente:

  • Valutazione dei titoli
  • Contabilizzazione dei ricavi
  • Perdite rilevanti

Il Documento presenta 4 allegati dove sono riportati i seguenti 4 specifici format di relazione:

Allegato 1 - Modello di relazione unitaria del collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe

Allegato 1-bis - Modello di relazione unitaria del collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe - Società che redige il bilancio in forma abbreviata

Allegato 2 - Modello di relazione unitaria del collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe contabili

Allegato 3 - Schema di lettera di rinuncia ai termini di cui all’art. 2429, comma 3, c.c.

Anche per la relazione unitaria al bilancio 2024 del collegio sindacale è possibile che sia sottoscritta soltanto dal presidente del collegio sindacale, tramite firma elettronica qualificata sulla relazione; la relazione è inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del presidente del collegio sindacale alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della società.

In alternativa, il presidente del collegio sindacale può inviare, con le stesse modalità ora illustrate, un file PDF della relazione da lui stesso sottoscritta manualmente.

Nel caso non si riesca a procedere secondo le due modalità dapprima illustrate, è possibile inviare la relazione contenente la firma manuale del presidente del collegio sindacale a mezzo posta elettronica ordinaria dall’indirizzo e-mail (non PEC) del presidente del collegio sindacale all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) della società. In questo caso è necessario richiedere conferma esplicita di ricezione (e-mail di avvenuta ricezione) da parte della società.

Relazione dell’attività di vigilanza ai sensi art. 2429, comma 2, c.c.

La relazione del collegio sull’attività di vigilanza viene redatta secondo il format consolidato negli anni dalla prassi professionale in aderenza con le disposizioni contenute nelle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” di cui ultima versione pubblicata dal CNDCEC lo scorso o il 27 dicembre 2024 e applicabile a partire dal 1° gennaio 2025. All’interno di questo Documento, la Norma n. 7.1. è specificatamente dedicata alla “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci”.

Fra le novità previste per la relazione in chiusura al bilancio 2024 si ricordano:

  1. In relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti alla società relativamente a sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e alle informazioni da rendere in nota integrativa ex art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, il collegio sindacale (o il sindaco unico) incaricato della revisione legale esercita l’attività di vigilanza ex art. 2403 c.c.
  2. Il collegio sindacale (o il sindaco unico) dà conto delle eventuali segnalazioni effettuate in corso d’esercizio all’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 25-octies, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), relativamente alla sussistenza dei presupposti di crisi e di insolvenza, così come delle segnalazioni ricevute da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25-novies, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
  3. Con riferimento ai doveri dell’organo di controllo inerenti alla predisposizione della propria relazione al bilancio di esercizio, le indicazioni fornite nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del 2024 garantiscono un più efficace coordinamento tra il giudizio del revisore e quello dell’organo di controllo.

Come nelle precedenti edizioni, il CNDCEC ricorda che il collegio sindacale è un organo collegiale al cui interno non sempre è possibile raggiungere l’unanimità. L’art. 2404, comma 4, c.c., stabilisce che il collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e che il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Quando il dissenso coinvolge il contenuto delle relazioni finali, la sua formalizzazione assume particolare delicatezza, perché consente di separare la responsabilità del dissenziente da quella della maggioranza.

Relazione del revisore legale dei conti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

La relazione di revisione sui bilanci 2024 da parte dei revisori legale dei conti viene predisposta nel rispetto delle disposizioni previste dagli specifici ISA di riferimento (fra cui in particolare ISA Italia 700, 705, 706, 710, ISA Itala 570, SA Italia 720B). Le novità sono riferite alla richiesta di predisporre uno specifico richiamo d’informativa in presenza delle tre sopracitate fattispecie.

Per cui:

  1. In caso di valutazione dei titoli in deroga, come noto, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2024 ha esteso, anche ai bilanci dell’esercizio 2024, in applicazione dell’art. 45 del D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2022, la possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e non, iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale in presenza di un valore desumibile dall’andamento del mercato inferiore a quello di iscrizione, sempre che la perdita non sia durevole. Il sindaco-revisore, quindi, deve verificare che i titoli non svalutati, in applicazione della suddetta norma derogatoria, siano valorizzati e, se del caso, svalutati per perdite durevoli, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2426 c.c. Al riguardo, il sindaco-revisore, qualora ritenga necessario richiamare l’attenzione degli utilizzatori sugli eventuali effetti derivanti dall’adozione della deroga che, secondo il suo giudizio professionale, ha effetti rilevanti per la comprensione del bilancio stesso, potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa in conformità al Principio di revisione ISA Italia 706.
  2. In caso di contabilizzazione dei ricavi ai sensi del principio OIC 34 il nuovo Principio OIC 34, entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2024, impone di adottare le nuove disposizioni per la corretta rilevazione e valutazione dei ricavi. La prima adozione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione dei ricavi può portare a delle differenze di imputazione rilevanti. Il paragrafo 45 del Principio contabile OIC 34 consente alle società interessate di applicare le disposizioni del principio in via prospettica limitando l’adozione delle previsioni ai soli contratti di vendita stipulati a partire dall’inizio del 1° gennaio 2024. Laddove questo si verifichi, il sindaco-revisore verifica se, secondo il suo giudizio professionale, la deroga abbia effetti rilevanti per la comprensione del bilancio e se sia opportuno inserire nella relazione un richiamo di informativa in conformità al Principio di revisione ISA Italia 706.
  3. Nel caso in cui i la società abbia deliberato di fruire delle sospensioni previste dall’art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il collegio sindacale (o il sindaco unico) prende atto che la società ha deliberato, per le perdite emerse nell’esercizio o negli esercizi considerati dalla disposizione di deroga (si tratta degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 e/o 2021 e /o 2022), le sospensioni previste dall’art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, rinviando l’adozione degli opportuni provvedimenti al quinquennio successivo a quello di emersione della perdita, per cui alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio. In tali ipotesi, il collegio sindacale (o il sindaco unico) deve verificare che il prospetto della nota integrativa del bilancio relativo all’esercizio 2024 fornisca, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, distinta evidenza delle perdite rilevanti emerse nel corso dell’esercizio o degli esercizi considerati dalla summenzionata diposizione con specificazione della loro origine e del loro ammontare, nonché delle movimentazioni, intervenute nel corso. Inoltre, il collegio sindacale (o il sindaco unico) deve esaminare i provvedimenti assunti dall’organo di amministrazione nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, a seguito della pianificazione quinquennale dallo stesso programmata per la copertura delle perdite precedentemente sterilizzate e/o la ricostituzione del capitale sociale e verificare che dalla pianificazione adottata emerga la recuperabilità dell’equilibrio di cassa. Sul tema, si evidenzia come le informazioni circa l’emersione di perdite rilevanti, così come le indicazioni fornite dagli amministratori nella loro relazione circa i provvedimenti futuri e le azioni da intraprendere, possono essere state oggetto di apposito richiamo di informativa, spiegando che la società si è avvalsa delle sospensioni previste dall’art. 6, D.L. n. 23/2020.

Riferimenti normativi:

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