Il Codice civile prevede, all’art. 1594, che “il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore”. Quindi, secondo la normativa generale, il locatore del bene, tipicamente il proprietario dello stesso, non può vedersi sostituito il conduttore firmatario del contratto con un altro soggetto, mentre deve subire la facoltà del conduttore di concedere a sua volta il bene in locazione ad altri, a meno che tale diritto non sia stato pattiziamente escluso.
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