Per i sindaci di società la colpa grave deve essere accertata anche nell’ipotesi del ritardato fallimento, in quanto decisione ricollegabile ad una vasta gamma di dinamiche gestionali che si estende dall’estremo dell’assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell’opinabile valutazione sull’efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse; inoltre il sindaco risponde anche degli illeciti compiuti prima che assumesse la carica nella società. Diversa è invece la responsabilità penale dei revisori che si differenzia grandemente da quella di amministratori e sindaci. I primi, infatti, non sono inclusi tra i soggetti che possono commettere un reato di bancarotta e anche la responsabilità per le false relazioni si differenzia dal falso in bilancio vero e proprio.
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