Con riferimento al periodo dichiarativo in corso, taluni contribuenti potrebbero essere interessati alla fruizione diretta delle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi eseguiti nel corso del periodo d’imposta appena trascorso (2022).
Si ricorda che, con particolare riferimento alla detrazione maggiorata del 110% (superbonus), dopo i recenti interventi legislativi, per la fruizione diretta ovvero per l’utilizzo in dichiarazione del bonus in abbattimento dell’imposta lorda dovuta, si rende necessario ottenere il visto di conformità, ai sensi del comma 11 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, dei dati riferibili alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per i relativi interventi edilizi.
Salvo alcuni casi particolari, come in presenza di modelli precompilati, il commercialista che presenta la dichiarazione per conto del contribuente dovrà procedere con la verifica documentale e con l’apposizione, nell’apposita casella, della presenza del visto per il superbonus.
Particolari criticità sono state segnalate quando la dichiarazione non rileva altri crediti e quindi il visto resta limitato, appunto, alla sussistenza dei presupposti per la fruibilità del Superbonus. La circolare 19 giugno 2023, n. 14/E ha poi introdotto alcune precisazioni sulla possibilità per il contribuente di avvalersi di due soggetti diversi, un commercialista per l’ottenimento del visto di conformità e un intermediario che proceda alla trasmissione telematica della dichiarazione.
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