Nello Studio n. 10-2022/CTS, la Commissione Terzo Settore del Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato alcuni profili relativi all’attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo per gli enti del Terzo settore (ETS) già dotati di personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 oppure che intendono acquisirla mediante l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Con riguardo ai contenuti dell’attestazione viene indicato che le disposizioni contenute nello specifico art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 e nell’art. 16 del D.M. n. 106/2020, così come i chiarimenti di prassi (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare 21 aprile 2022, n. 9), richiedono al notaio esclusivamente la sola verifica della sussistenza del patrimonio minimo, mentre l’indicazione dell’entità e della composizione del patrimonio dell’ente viene rimessa alla documentazione contabile richiesta di volta in volta (relazione giurata, situazione patrimoniale o certificazione bancaria); la citata documentazione di appoggio, quindi, rappresenta il presupposto logico e non il contenuto dell’attestazione notarile.
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