Il decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73) ha validato dal punto di vista fiscale la correzione degli errori contabili in base ai criteri OIC. Pertanto, dal punto di vista fiscale, la correzione dell’errore contabile nell’esercizio in cui viene “scoperto” non comporta la presentazione di alcuna dichiarazione integrativa e non sconta sanzioni e interessi. La modifica dell’art. 83 del TUIR rappresenta una concreta semplificazione nell’operatività delle società e dei loro consulenti. La videoconferenza “La correzione senza sanzioni dell’errore contabile”, svoltasi il 2 dicembre 2022, ha approfondito questo tema, chiarendo a quali soggetti si applica la novità, quale sia la differenza tra errore contabile (rientrante nella nuova norma) ed errore fiscale (escluso dalla novella), nonché le diverse implicazioni della nuova disposizione. Le risposte ai quesiti giunti in Redazione consentono di puntualizzare l’individuazione degli errori contabili e non, alla luce dell’OIC 29 e l’impatto contabile della rilevanza o meno dell’errore, affrontando alcuni casi di correzione dell’errore e i relativi effetti fiscali. Va detto che la norma si presta a facili comportamenti elusivi, così che non si può escludere che il legislatore ritorni, almeno in parte, sui propri passi, per circoscrivere il campo di applicazione della disposizione.
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