L’art. 18 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni-bis”), modificando l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, ha stabilito che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, risulta possibile effettuare le variazioni in diminuzione fino dall’apertura della procedura, senza dovere attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente al 26 maggio 2021 (entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”).
Da ultimo, l’Agenzia delle entrate, con la propria circolare 29 dicembre 2021, n. 20/E, ha chiarito la portata della nuova modifica normativa.
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