Circolare monografica
CRISI D’IMPRESA, PROFESSIONISTI

Pronta la Piattaforma per l’attivazione della “gestione negoziata della crisi”

La Piattaforma nazionale a supporto delle imprese in difficoltà

di Roberta Provasi | 23 Novembre 2021
Pronta la Piattaforma per l’attivazione della “gestione negoziata della crisi”

Lo scorso 15 novembre 2021, con l’entrata in vigore del nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”, come da D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147, Unioncamere, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del D.L. n. 118/2021, ha provveduto all’attivazione della Piattaforma nazionale a supporto delle imprese in crisi, quale “unico luogo per gestire le istanze e i documenti da parte di tutti i soggetti coinvolti”.

La Piattaforma per la composizione negoziata della crisi d’impresa

Con la pubblicazione del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale …”, in G.U. il 24 agosto 2021, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, fra le tante novità, si segnala, in particolare, l’introduzione nel nostro ordinamento di un nuovo istituto di early wearning, denominato “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” per la cui attivazione è stata prevista un’apposita piattaforma, di cui all’art. 3 , commi 1, 2 e 10:

Art. 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto).

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l’anno 2022 e l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2023”.

La Piattaforma ai sensi del decreto attuativo

Con la pubblicazione, avvenuta lo scorso 28 settembre 2021, del decreto direttoriale per il funzionamento della nuova procedura di composizione negoziata della crisi, di cui all’art. 3 del D.L. n. 118/2021, vengono esplicitate alcune caratteristiche strutturali, nonché le linee guida per il funzionamento della stessa Piattaforma. In particolare, la Sezione V del Documento allegato è specificamente intitolata alla Piattaforma:

SEZIONE V - LA PIATTAFORMA

1)      Descrizione generale

2)      Requisiti per l’utilizzo della piattaforma

3)      Gestione della piattaforma e trattamento dei dati

4)      Funzioni disponibili nell’area pubblica

5)      Area secretata per la presentazione delle offerte e virtual data room

6)      Procedure d’emergenza

Il decreto, pertanto, definisce in modo preciso e dettagliato, nei sei paragrafi di cui si compone la Sezione V, le caratteristiche tecniche della Piattaforma, nonché i requisiti per il suo utilizzo, prevedendo che sono predisposte, fra le altre, due aree principali, una pubblica e una riservata a utenti autorizzati (con diversi livelli di accesso/cassetti informatici).

L’area pubblica contiene gli elementi informativi per l’accesso alla composizione negoziata, ossia:

  1. il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
  2. la lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento.

L’area privata contiene le funzionalità che consentono la presentazione delle istanze per la composizione negoziata e la gestione del successivo iter. La parte riservata è accessibile esclusivamente mediante l’uso dell’identità digitale.

E’ prevista anche un’apposita area, secretata, accessibile solo agli offerenti e all’esperto o a soggetti da questi autorizzati, nella quale possono essere presentate le offerte per la cessione dell’azienda, di suoi rami o di altri beni. A tale fine, la Piattaforma deve consentire all’esperto di potere creare un cassetto informatico, recante la data room virtuale.

La gestione della Piattaforma, come statuito dal decreto attuativo, è affidata a Unioncamere, sotto la vigilanza dei Ministeri competenti, che, nell’esercizio di tali poteri, ne verificheranno la funzionalità e le modalità operative e individueranno i necessari meccanismi di monitoraggio e di eventuale implementazione della relativa struttura informatica. La gestione tecnica sarà curata dal gestore del sistema informativo nazionale, previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

La Camera di commercio competente è il titolare dei dati presentati attraverso la Piattaforma; il gestore tecnico è nominato responsabile del trattamento.

Il sito web 

Dallo scorso 15 novembre 2021, con l’entrata in vigore del nuovo istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, come da D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, Unioncamere ha provveduto all’attivazione della Piattaforma nazionale a supporto delle imprese in crisi, di cui la schermata della homepage del sito web (https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home):

Dopo avere svolto una simulazione per il suo utilizzo, si può confermare che la struttura e i contenuti rispecchiano quanto specificamente previsto dalla normativa e dal decreto attuativo, nonché la semplicità di utilizzo.

Il sito permette una veloce navigazione, nonché la disponibilità di tutte le normative di supporto, in cui trovare utili riferimenti legislativi.

In particolare, il sito prevede uno specifico accesso all’area riservata, a cui è possibile accedere tramite SPID, carta d’identità elettronica e smart card e un’area pubblica, in cui sono previste sezioni e, precisamente:

COS’E’

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (D.L. n. 118/2021, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147) consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese, per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria.

L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

LA PIATTAFORMA

Un unico luogo per gestire le istanze e i documenti da parte di tutti i soggetti coinvolti. Vengono, poi, specificate le seguenti funzioni:

  1. Preparazione dell’istanza;
  2. Inserimento di tutti i documenti da allegare all’istanza;
  3. Invio dell’istanza;
  4. Presa in carico dell’istanza;
  5. Nomina dell’Esperto;
  6. Invitare Professionisti/Soggetti;
  7. Aprire trattative riservate;
  8. Controlli formali sull’istanza.

IL PROCESSO

Il processo di risoluzione è semplice e affidabile. Esso risulta strutturato per fasi:

1) Apertura Istanza

Entra con identità digitale, allega i documenti necessari e invia.

Il rappresentante dell’impresa apre l’istanza ed è guidato nell’inserimento delle informazioni obbligatorie.

Alcune informazioni saranno raccolte dalla posizione iscritta al Registro delle imprese. Può condividere l’istanza con i soggetti che possono contribuire al suo corretto completamento (professionisti invitati dall’impresa);

 

2) Nomina Soggetto idoneo

La Camera di commercio o la Commissione individueranno il soggetto maggiormente indicato.

Dopo avere preparato l’istanza, il rappresentante dell’impresa può inviarla.

La Piattaforma rende disponibile l’istanza sulla scrivania “virtuale” del segretario generale della Camera di commercio competente, che la prende in carico e la trasmette alla Commissione regionale. Nel caso di imprese sotto soglia, il segretario generale provvede in proprio alla nomina dell’esperto.

La Commissione regionale o il segretario generale consultano l’elenco regionale degli esperti e procedono alla nomina, sulla base dell’esperienza formativa risultante dal curriculum vitae.

L’esperto, la cui nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale, non può assumere più di due incarichi contemporaneamente;

 

3) Accettazione Incarico

L’esperto verifica le condizioni per potere accettare l’incarico.

L’esperto accede alla documentazione prodotta dall’impresa, per verificare la possibilità, o meno, di accettare l’incarico (principalmente, la propria indipendenza, il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo).

All’esito positivo delle verifiche, inserisce nella Piattaforma la dichiarazione di accettazione; gli sarà, così, consentito di scaricare interamente la documentazione relativa all’istanza, finora solo in visione;

 

4) Conduzione trattative

Impresa ed esperto a confronto con tutte le altre parti coinvolte nella procedura.

L’esperto convoca l’imprenditore, per valutare una concreta prospettiva di risanamento.

In caso negativo, ne dà notizia al segretario generale della Camera di commercio competente, che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

In caso positivo, inizia il proprio lavoro, durante il quale può creare nella Piattaforma “spazi” per depositare ed eventualmente condividere documenti con soggetti che egli stesso individua e autorizza, con il consenso dell’imprenditore.

UTILIZZATORI

1) RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

Rappresentante dell’impresa, ossia colui che - per tutte le forme giuridiche - ha il potere di compiere determinate attività in nome e per conto dell'impresa all'interno della quale ricopre un ruolo specifico (tra gli amministratori e le altre cariche presenti); per effetto di tali attività, l'impresa stessa acquista diritti e assume obblighi nei confronti dei terzi.

 

2) PROFESSIONISTA DELL’IMPRESA

Sono i delegati autorizzati dall’imprenditore stesso (quali, ad esempio, il professionista, il collaboratore, il consulente), come anche l’organo di controllo e il revisore, se in carica.

Funzioni riservate al professionista:

  • visibilità istanza;
  • visibilità documenti allegati all’istanza;
  • download documenti allegati all’istanza.

 

3) SEGRETARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Il segretario generale della Camera di commercio è competente nel ricevere l’istanza, in quanto la sede dell’impresa risiede nel territorio della stessa Camera.

Funzioni riservate ai segretari generali delle Camere:

  • visibilità istanza;
  • visibilità documenti allegati all’istanza;
  • inoltro ai membri della Commissione.

 

4) I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione è costituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:

  1. un magistrato designato dal presidente della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione o delle province autonome di Trento o di Bolzano, nel cui territorio si trova la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza;
  2. un membro designato dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la Commissione;
  3. un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o delle province autonome di Trento o di Bolzano, nel cui territorio si trova la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza.

Funzioni riservate ai membri della Commissione:

  • visibilità istanza;
  • visibilità documenti allegati all’istanza;
  • inserimento nomina esperto.

 

5) IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Il segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è depositario dell’elenco degli esperti della stessa regione.

Funzioni riservate al segretario generale della Camera capoluogo di regione:

  • visibilità istanza;
  • visibilità documenti allegati all’istanza;
  • visibilità esperto nominato.

 

6) L’ESPERTO

I soggetti con le seguenti caratteristiche:

  1. gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo degli avvocati, che documentano di avere maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
  2. gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro, che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  3. coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Funzioni riservate all’esperto:

  • visibilità istanza;
  • visibilità documenti allegati all’istanza;
  • inserimento accettazione incarico;
  • a seguito di accettazione incarico:

    • download documenti allegati all’istanza;
    • aprire cassetti riservati;
    • condivisione istanza con altri soggetti.

 

7) SOGGETTI INVITATI

I soggetti invitati dal rappresentante dell’impresa

  1. I soggetti creditori invitati dal rappresentante legale o suoi delegati;
  2. ogni altro soggetto invitato espressamente dal rappresentante legale o suoi delegati.

Funzioni riservate ai soggetti invitati:

  • visibilità cassetti riservati;
  • visibilità documenti inseriti in cassetti riservati.

I soggetti invitati dall’esperto incaricato

Ogni altro soggetto invitato espressamente dall’esperto con il consenso dell’imprenditore.

Funzioni riservate ai soggetti invitati:

  • visibilità cassetti riservati;
  • visibilità documenti inseriti in cassetti riservati.

DOCUMENTI UTILI

Suddivisi in:

1) RIFERIMENTI NORMATIVI

In tale sezione sono riportate tutte le normative di riferimento;

2) SOGGETTI TITOLATI A FARE DOMANDA

Come riportato dall’art. 2, comma 1, “L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”;

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documenti obbligatori

1) dell’impresa recante:

  • la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di business;
  • la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali;
  • un piano finanziario per i successivi sei mesi;
  • le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti);

2) ultimi tre bilanci, se non già depositati presso il Registro delle imprese oppure, per gli imprenditori non soggetti all’obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e IVA dei precedenti tre periodi d’imposta;

3) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;

4)  l’elenco dei creditori, precisando l’ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, Erario ed enti previdenziali, con l’indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;

5) un’autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;

6) il certificato unico dei debiti tributari, ai sensi dell’art. 364 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

7) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione con modello RD1;

8) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, di cui all’art. 363 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

9) l’estratto delle informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei rischi della Banca d’Italia, non anteriore di tre mesi

TEST PRATICO PRELIMINARE

Consente all’imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.

È un semplice strumento, che aiuta a misurare il grado di difficoltà dell’impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza all’invio dell’istanza di nomina dell’esperto.

A seguire, è previsto l’apposito link “EFFETTUA IL TEST”, con anche riportate le istruzioni di supporto.

 

Riferimenti normativi:

 

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