Circolare monografica
CRISI D’IMPRESA, PROFESSIONISTI

Al via le domande per l’iscrizione al nuovo elenco degli esperti delle crisi

Formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti per la formazione dell'elenco

di Roberta Provasi | 16 Novembre 2021
Al via le domande per l’iscrizione al nuovo elenco degli esperti delle crisi

Lo scorso 8 novembre 2021 il CNDCEC ha pubblicato il “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’art. 3, comma 3, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147”, contenente alcune importanti linee guida per la formazione dell’elenco degli esperti ai fini della composizione negoziata della crisi, operativa dal 15 novembre 2021. Chiariti anche i termini per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

La formazione dell’esperto per la composizione negoziata della crisi

Con la pubblicazione avvenuta lo scorso 8 novembre 2021 del Documento n. 102/2021 da parte del CNDCEC, si arricchisce il corpus delle normative e dei regolamenti a supporto dell’entrata in vigore del nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”. In particolare, tale ultima linea guida è rivolta agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con la finalità di fornire alcuni importanti chiarimenti circa le modalità per organizzare il percorso formativo e la raccolta delle candidature dei potenziali nuovi gestori della crisi.

Di fatti, almeno inizialmente, non è stato così, poiché il regolamento ha da subito allarmato i molti professionisti che ritenevano di dovere assolvere l’obbligo formativo entro il 15 dicembre 2021, ossia entro un mese dalla pubblicazione del Documento, con l’esigenza di dovere partecipare quanto prima allo specifico corso di formazione di 55 ore, come statuito dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147, che prontamente le varie organizzazioni e gli Ordini territoriali hanno programmato, anche esaurendo le iscrizioni in brevissimo tempo.

Ora, dopo ormai una decina di giorni dalla pubblicazione dello specifico regolamento, gli aspetti inizialmente un po' nebulosi, che hanno destato caos e agitazioni, sono stati chiariti. Il termine dei 30 giorni è stato correttamente interpretato, così come previsto dalla stessa norma, ossia:

come la possibilità per il potenziale esperto della crisi di produrre domanda per l'iscrizione nel costituendo nuovo elenco, pur in difetto del corso formativo ma a condizione di completare la formazione anche successivamente alla domanda di iscrizione ma entro il termine di 30 giorni”.

Pertanto, solo chi presenterà la richiesta di iscrizione dal 15 novembre 2021, data di entrata in vigore del nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”, dovrà concludere il percorso formativo entro il 15 dicembre 2021.

Come ormai assodato, per diventare “esperti della composizione negoziata della crisi”, è necessario, oltre al possesso delle norme etiche e della specifica esperienza, anche dimostrare di possedere delle conoscenze per la “mediazione” delle trattive, nonché avere partecipato a un adeguato percorso formativo della durata di 55 ore. Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, l’esperto, per potersi iscrivere all’elenco, deve dimostrare di possedere una specifica formazione, prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 28 settembre 2021 . Di fatti, con la pubblicazione di tale decreto, per il funzionamento della nuova procedura di composizione negoziata della crisi, di cui all’art. 3 del D.L. n. 118/2021, la sezione 4, intitolata “La formazione degli esperti”, è stata dedicata alla disciplina del percorso formativo obbligatorio.

Le Linee guida dettagliano:

Un percorso formativo obbligatorio per tutti i soggetti aspiranti a iscriversi al costituendo nuovo elenco di 55 ore di formazione.

La formazione dovrà essere impartita anche tramite strumenti a distanza, affinché possa essere più agevolmente fruita.

Dovranno essere previste verifiche di effettiva ed efficace fruizione.

La formazione precedentemente maturata, che risulti dal curriculum vitae, o la partecipazione successiva a uno o più corsi, di ulteriore approfondimento dei temi oggetto della sezione, rilevano nell’individuazione dell’esperto da parte del soggetto preposto alla nomina.

Per ogni modulo formativo vengono statuiti i requisiti che deve possedere il docente.

Viene anche dettagliato un percorso formativo rigido, strutturato per moduli, di cui vengono precisati anche i contenuti che devono essere approfonditi:

4h

Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi.

4h

Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale.

3h

La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma.

5h

La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento.

5h

La redazione di un piano di risanamento.

7h

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata.

10h

La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze.

4h

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie.

4h

Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali.

4h

La stima della liquidazione del patrimonio.

5h

L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 11.

Ora, a completamento e/o integrazione delle rilevanti novità, a supporto anche il nuovo regolamento del CNDCEC.

La formazione dell’esperto ai sensi del Regolamento del CNDCEC

Il regolamento, così come precisato, dispone in merito alle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per trasmetterli alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147. Esso si compone di due Titoli e risulta così strutturato:

TITOLO 1

Articolo 1: Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118

Articolo 2: Modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti nell’Albo raccolti dagli Ordini territoriali

Articolo 3: Obbligo formativo

TITOLO 2

Articolo 4: Attribuzioni dell’Ordine territoriale

Articolo 5: Attività di istruttoria della domanda di iscrizione all’elenco

Articolo 6; Aggiornamento dei dati

Articolo 7: Organizzazione dei corsi da parte dell’Ordine

Articolo 8: Richiesta di accreditamento dei corsi al Consiglio Nazionale

Articolo 9: Disposizioni finali e transitorie

Articolo 10: Entrata in vigore

Fra le novità va segnalato:

1. con riferimento ai requisiti in termini di esperienza che i candidati devono dimostrare, è stato chiarito che:

  1. per i dottori commercialisti ed esperti contabili: essere iscritti da almeno cinque anni all’Albo e avere maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  2. per i consulenti del lavoro: essere iscritti da almeno cinque anni all’Albo e documentare di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  3. per i non iscritti in Albi professionali: documentare di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Pertanto, risulta evidente che l’obbligo di documentare di avere concorso alla conclusione di almeno tre casi di accordi di ristrutturazioni o simili compete solo ai consulenti del lavoro. Per i restanti candidati, la documentazione di esperienze maturate non è così specifica e competerà alla preposta commissione degli Ordini territoriali valutare le singole candidature;

2. come ben esplicitato al punto c) dell’art. 2 del regolamento:

  • la domanda è corredata della documentazione comprovante l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che verrà prodotta l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni.

In tale modo, risulta evidente e risolto che è possibile dal 15 novembre procedere all’iscrizione, anche se in difetto di completamento dell’obbligo formativo, che dovrà, comunque, essere assolto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;

3. significativo l’art. 7 del regolamento, dedicato all’organizzazione dei corsi formativi da parte dei soggetti interessati: prevedere un percorso formativo molto dettagliato e preciso per quanto concerne i contenuti, anche per quanto riguarda i requisiti dei docenti, a cui seguirà uno specifico riconoscimento di crediti, associando le materie secondo tale nuova modalità di numerazione per il tramite della lett. f):

F.1.1: Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi

F.1.2.: Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale

F.1.3.: La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma

F.1.4.: La sostenibilità del debito e il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento

F.1.5.: La redazione di un piano di risanamento

F.1.6.: Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

F.1.7.: La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze

F.1.8.: Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

F.1.9.: Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali

F.1.10.: La stima della liquidazione del patrimonio

F.1.11.: L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’art. 11.

Viene anche chiarito che il Consiglio nazionale attribuirà ai singoli moduli e/o all’intero corso un CFP per ogni ora di formazione, riconoscendo l’equipollenza tra la formazione richiesta dall’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, con la formazione obbligatoria per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

Riferimenti normativi:

  • Ministero della giustizia, D.dir. 28 settembre 2021;
  • D.L. 24 agosto 2021, n. 118, artt. 2 e 3;
  • Dir. CEE 20 giugno 2019, n. 1023/UE;
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  • CNDCEC, “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147”, Allegato Informativa 8 novembre 2021, n. 102.

 

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