L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 3 agosto 2021, n. 51/E, ha fornito, dopo alcuni anni, la corretta portata dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Nel dettaglio, è stato chiarito, così come era stato affermato dalla Corte di cassazione con la sent. 3 novembre 2020, n. 24289, che il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell’IVA erroneamente corrisposta in riferimento a un’operazione non imponibile o esente. Quindi, in tale caso, il cessionario/committente, se detrae l’IVA addebitagli per errore in fattura, sarà soggetto a una sanzione proporzionale, pari al 90 per cento dell’ammontare della detrazione illegittimamente compiuta, previo recupero dell’IVA indebitamente detratta. La sanzione più mite (fissa, da euro 250 a euro 10.000) è applicabile solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l’applicazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.
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