Con riferimento a determinati interventi edilizi, l’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha reso possibile l’ottenimento dello sconto sul corrispettivo, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. In tale caso, è necessario inviare la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, ma non è necessario ottenere il visto di conformità e, per taluni lavori, l’asseverazione del professionista tecnico, che resta, comunque, obbligatoria per gli interventi ecobonus. Infine, non è necessario rispettare un’entità minima di lavori per ottenere lo sconto, come richiesto, invece, per la detrazione maggiorata del 110 per cento, che richiede il raggiungimento di almeno il 30 per cento dei lavori complessivi, per un massimo di due stati di avanzamento lavori (SAL).
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