L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 228/2021, ha ricordato che la titolarità di un diritto acquistato con l’agevolazione fiscale “prima casa” nella successione e donazione non esclude la possibilità di beneficiare del regime di favore “prima casa” nell’ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione. Tale regola è applicabile anche nel caso in cui il precedente acquisto di immobile abitativo agevolato sia avvenuto parzialmente per donazione. Ciò, sempre che venga alienata la quota acquistata a titolo oneroso, entro un anno dall’acquisto.
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