Un’associazione tra professionisti (avvocati e commercialisti) iscritti ai rispettivi albi professionali, e che si avvale per il servizio di trasmissione telematica di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, è legittimata a richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni, a prescindere dalla sua reale composizione interna. Tuttavia, la medesima non può apporre il visto né trasmettere dichiarazioni vistate, mancando il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. A sua volta, i commercialisti associati possono non richiedere una propria partita IVA e utilizzare la partita IVA dell'associazione per l'esercizio della professione, ma, nelle attività connesse al visto di conformità (tenuta della contabilità e trasmissione telematica della dichiarazione vistata), non possono ricorrere ai servizi dell'associazione, visto che non hanno il controllo della stessa. Diversamente, potranno, invece, utilizzare la società di servizi, le cui quote sono possedute dai commercialisti stessi.
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