Focus sulla sospensione degli ammortamenti
Con la pubblicazione della versione definitiva del Documento interpretativo n. 9, l’Organismo italiano di contabilità ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle tante criticità emerse circa la sospensione degli ammortamenti. In particolare:
DISPOSIZIONE: La facoltà di deroga riguarda solo “l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo”. In tale modo, è sancito che rimangono valide le disposizioni in tema di perdite durevoli di valore di cui all’art. 2426, primo comma, n. 3), c.c. DUBBI RISOLTI: La svalutazione delle immobilizzazioni può rendere vana la sospensione degli ammortamenti? No. |
DISPOSIZIONE: I beni per cui si sospendono gli ammortamenti nel 2020 possono essere oggetto di rivalutazione. DUBBI RISOLTI: I beni per cui si sospendono gli ammortamenti nell’esercizio 2020 possono essere oggetto di rivalutazione? Sì. Significativo, a tale fine, il collegamento con le disposizioni contenute nel Documento interpretativo n. 7, secondo cui “nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati poiché la rivalutazione è ritenuta operazione successiva”. |
DISPOSIZIONE: La deroga si applica anche alle immobilizzazioni acquistate nell’esercizio 2020. DUBBI RISOLTI: E’ possibile applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nell’esercizio 2020? Sì. A tale fine, si consideri anche il rinvio alla disposizione (OIC 16, Par. 61) secondo cui “l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La regola di utilizzare la metà dell’aliquota ordinaria di ammortamento per i cespiti acquistati durante l’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso”. |
DISPOSIZIONE: Possono avvalersi della deroga anche le micro-imprese. DUBBI RISOLTI: E’ possibile la deroga anche per le micro-imprese che sono esonerate dalla redazione della nota integrativa ai sensi dell’art. 2435-ter, terzo comma, c.c.? Sì. A tale fine, le micro-imprese possono;
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DISPOSIZIONE: Possono avvalersi della deroga anche le società che appartengono a gruppi. DUBBI RISOLTI: Le società appartenenti a un gruppo possono recepire la normativa in deroga in modo non omogeneo? Sì. A tale fine, il bilancio consolidato della capogruppo recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio di esercizio. Nella nota integrativa del bilancio consolidato deve essere esplicitato quali società consolidate hanno applicato la deroga. |
DISPOSIZIONE: L’applicazione della deroga “può” generare fiscalità differita. DUBBI RISOLTI: E’ necessario riallineare i valori contabili (maggiori) con i valori fiscali (minori)? Sì. A tale fine, ai sensi dell’OIC 25, si potrà generare la fiscalità differita qualora, a fronte della sospensione in bilancio dell’ammortamento, la società deduca extra-contabilmente la relativa quota di ammortamento in applicazione dell’art. 60, comma 7-quinquies, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104. |
Il Documento, viceversa, nulla chiarisce in merito ad alcuni aspetti critici per cui il riferimento per l’individuazione della soluzione più opportuna si può trovare nel Documento del CNDCEC-FNC del 17 marzo 2021, “La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto di agosto e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto di liquidità” e, precisamente:
Il Documento interpretativo n. 9 non individua a che livello di immobilizzazione deve essere applicata la sospensione, se al singolo cespite oppure a classi di immobilizzazioni (unità elementare di contabilizzazione). E’ solo richiesto che la scelta in merito all’unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti. Il Documento del CNDCEC-FNC suggerisce di considerare i diversi beni anche in funzione del loro impiego in relazione alla perdita di utilità economica che hanno subito. Ne consegue che sarebbe più opportuno fare un distinguo fra le diverse categorie di beni presenti fra le immobilizzazioni materiali e immateriali. |
Il Documento interpretativo n. 9 non individua alcuna regola per la determinazione della quota di ammortamento da sospendere, ma si limita a statuire che la decisione deve essere coerente con le scelte riportate in nota integrativa, ai sensi del comma 7-quater. Il Documento del CNDCEC-FNC suggerisce di effettuare la scelta anche in funzione del criterio temporale, ossia con riferimento al tempo di non utilizzo del bene. Il documento stesso riporta anche un esempio per il calcolo. |
Il Documento interpretativo n. 9 prevede che la sospensione della quota di ammortamento determina l’allungamento del piano di ammortamento di un anno. Ipotesi per cui la vita utile del bene è stata estesa per un anno. Il Documento, viceversa, non prevede nulla in merito all’ipotesi per cui al venire meno della quota di ammortamento non consegua un allungamento della vita utile (per esempio, a causa della presenza di clausole contrattuali, ecc.). In questi casi, la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell’esercizio è spalmata lungo la vita utile residua del bene, aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare. Il Documento del CNDCEC-FNC fornisce una soluzione più chiara e operativa circa la rideterminazione del piano di ammortamento o della quota degli ammortamenti degli esercizi successivi, che può avvenire secondo due diverse alternative:
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Il Documento interpretativo n. 9 nulla dice in merito alle regole da seguire per la costituzione della riserva indisponibile. Il Documento del CNDCEC-FNC illustra nel dettaglio l’importanza della costituzione di apposita riserva indisponibile, nonché delle modalità in base alle diverse fattispecie. In primis, è sottolineato che la sospensione degli ammortamenti impone contabilmente la costituzione di una riserva indisponibile (senza possibilità di utilizzo), che potrà essere liberata solo con la ripresa della contabilizzazione a conto economico della quota totale/parziale di ammortamento in precedenza sospeso. Ai sensi del D.L. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, le riserve indisponibili si formano, alternativamente, attraverso:
Il documento prevede tre specifici esempi di riferimento. Esempi: a) Utilizzo di riserva di utili maturati nell’esercizio (ammortamento sospeso = 10, utile di esercizio 25) Utile d’esercizio a diversi 25 Riserva di utili l. 126/2020 10 Riserva di utili disponibili 15
b) Utilizzo di riserve disponibili relative esercizi precedenti (ammortamento sospeso = 10, perdita di esercizio 12, riserva utili anni precedenti = 15) Riserve utili esercizi precedenti a Riserva utili l. 126/2020 10 10
c) Utilizzo di riserve disponibili relative ad anni successivi (ammortamento sospeso = 10, perdita di esercizio = 12, riserve da utili di anni precedenti che si rendono indisponibili per la copertura parziale dell’ammortamento sospeso = 5) 31 dicembre 2020 Riserva utile disponibile anni precedenti a Riserva utili l. 126/2020 5 5 31 dicembre 2021 Utile esercizio 2021 (anni successivi) a Riserva utili l. 126/2020 5 5 |
Focus sulla sospensione delle perdite di esercizio
La legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha novellato l’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. decreto “Liquidità”, introducendo anche delle rilevanti novità, da cui la seguente versione aggiornata:
“1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto , quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del ca-pitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.”.
Relativamente a questa tematica, l’Organismo italiano di contabilità non si è espresso, lasciando aperti e irrisolti alcuni aspetti connessi anche di natura contabile, rinviando il compito di fornire chiarimenti operativi-applicativi della norma stessa al CNDCEC che, in parte, ha risolto nel Documento del 17 marzo 2021. A supporto e integrazione anche i tanti approcci interpretativi elaborati dal MISE e le Massime del Notariato del Triveneto. Cercando di sintetizzare l’accavallamento dei tanti interventi interpretativi, ciò che emerge chiaramente è la ratio stessa della norma, condivisa da tutti, ossia “aiutare le società di capitali e i loro soci a mantenere invariata l’organizzazione e la posizione sul mercato evitando operazioni (di ricapitalizzazione, riorganizzazione o mera riduzione del capitale) che potrebbero risultare onerose o pericolose concedendo ben cinque esercizi sociali per rimediare alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020”.
In primis, è importante sottolineare le differenze fra le disposizioni contenute nella versione originaria dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020, e le disposizioni aggiornate dalla legge di bilancio 2021 e, precisamente:
Art. 6 del D.L. n. 23/2020 versione originaria |
Art. 6 del D.L. n. 23/2020 aggiornato con la legge di bilancio 2021 |
Il riferimento è alle “fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data del 31 dicembre 2020”. PERDITE DI CAPITALE: Perdite non assorbite da riserve di patrimonio netto.
CRITERIO PATRIMONIALE Nella sua prima versione, l’art. 6 del D.L. n. 23/2020 prendeva in considerazione le “perdite di capitale”, ossia le perdite emerse in qualunque epoca che, non essendo assorbite da riserve, incidevano sul capitale nominale. Il suo criterio di attivazione era, dunque, “patrimoniale”. |
Il riferimento è alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”. PERDITE DI ESERCIZIO Risultato economico negativo dell’esercizio, considerato anomalo causa Covid 19, al lordo di eventuali riserve. CRITERIO REDDITUALE Nella sua nuova versione detta disposizione prende, invece, in considerazione le “perdite di esercizio”, ossia il risultato economico negativo di un singolo esercizio sociale (quello ritenuto “anomalo” a causa dell’emergenza Covid), al lordo di eventuali riserve in grado di compensarlo o ridurlo. Il nuovo criterio di attivazione della norma è, dunque, “economico” |
Altro aspetto da considerare con attenzione è come interpretare la locuzione “perdite emerse”:
EMERSE come “REGISTRATE E ACCERTATE” contabilmente nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. |
EMERSE come “MATURATE, FORMATE GENERATE” contabilmente nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ma accertate dall’assemblea successivamente. |
INTERPRETAZIONE RIFERITA ALL’AMBITO APPLICATIVO Secondo tale orientamento interpretativo, i commi 2 e 3 dell’art. 6 hanno valenza autonoma e generale e non si riferiscono alle perdite emerse nel 2020, ma a quelle a decorrere dal 1° gennaio 2021. |
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INTERPRETAZIONE ESTENSIVA Secondo tale orientamento, le disposizioni temporanee previste nei quattro commi dell’art. 6 hanno ad oggetto le perdite menzionate nel comma 1, vale a dire le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, che, secondo la normativa ordinaria, dovrebbero essere ripianate nel 2022 in occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021; con la normativa in deroga, il ripianamento avrà luogo solo in occasione dell’approvazione del fascicolo di bilancio dell’esercizio 2025, da tenersi nell’assemblea convocata nel 2026. |
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INTERPRETAZIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO - MASSIMA N. 196 Per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 23/2020 (convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), come modificato dall’art. 1, comma 266, della legge n. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite, non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies c.c.c.c. Con la Massima n. 191, la Commissione Società accoglie, dunque, l’interpretazione “estensiva” della disposizione. |
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INTERPRETAZIONE DEL MISE - CIRCOLARE 29 GENNAIO 2021, N. 26890 L’interpretazione estensiva viene condivisa anche dal MISE (circolare 29 gennaio 2021, n. 26890), secondo cui il legislatore ha riformulato la locuzione inziale “fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data” con “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” a chiarire che le perdite oggetto della nuova disposizione siano le perdite emerse nell’esercizio 2020 (per esercizi non coincidenti con l’esercizio solare, le perdite ricomprendenti il 31 dicembre 2020). Il MISE, viceversa, non recepisce l’approccio interpretativo di coloro che hanno prospettato la possibilità di ricondurre nell’ambito applicativo dell’attuale art. 6 anche le perdite generatesi nel 2019, ma accertate nel 2020, affermando che per le perdite relative a esercizi antecedenti all’esercizio 2020 rimane valido il regime ordinario. |
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INTERPRETAZIONE DI ASSONIME - CIRCOLARE 25 FEBBRAIO 2021, n. 3 “Non può essere accolta la tesi per cui il regime speciale opera per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 solo quando esse siano effetto diretto della crisi da COVID 19” (sia perché non sorretta dal dato letterale, sia perché errata concettualmente) così già Cass. Rel. tematica n. 56 dell’8 luglio 2020 (conferma in Orientamento Triveneto T A 11). Non parimenti condivisibili altre due affermazioni secondo cui, in coerenza con le finalità del complesso dei provvedimenti emergenziali e in continuità con l’interpretazione data al previgente testo dell’art. 6:
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INTERPRETAZIONE CNDCEC-FNC - Documento del 17 marzo 2021 Interpretazione prudenziale, che riprende i diversi orientamenti interpretativi emersi, ma finalizzata a sottolineare che:
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INTERPRETAZIONE MASSIME NOTARIATO TRIVENETO L’approccio interpretativo è riferito ai seguenti diversi aspetti significativi: 1) T.A.1 - (PERDITE OGGETTO DELLA “SOSPENSIONE” PREVISTA DAL COMMA 1 DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 23/2020) Le perdite oggetto di “sterilizzazione” sono quelle complessive che emergono dal conto economico del bilancio relativo all’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 (voce 21 ex art. 2425 c.c.), come anche riportate alla voce IX del passivo dello stato patrimoniale di detto bilancio, e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale, in quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimonio. Motivazione di supporto: nella nuova versione dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 23/2020, come introdotta dall’art. 1, comma 266, della legge n. 178/2020, è stata operata una scelta radicalmente diversa, prevedendo la disapplicazione degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione non più con riferimento alla situazione patrimoniale via via vigente della società, ma con riferimento alla totalità delle perdite emerse in un singolo esercizio, quello in corso al 31 dicembre 2020, purché, ovviamente, le stesse, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, determinino una perdita del capitale sociale superiore a un terzo; 2) T.A.2 - (INDIVIDUAZIONE DELL’ARCO TEMPORALE OGGETTO DI “STERILIZZAZIONE”) Ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266, della legge n. 178/2020, le perdite che non devono essere prese in considerazione al fine di accertare se il patrimonio netto contabile della società sia inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale nominale sono quelle emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 (vedi orientamento T.A.1), quale che sia la data della sua chiusura prevista dallo statuto. Conseguentemente, l’arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse, ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio. Motivazione di supporto: con tale scelta, è stata resa semplice e oggettiva la determinazione delle perdite sterilizzate, in quanto le stesse si deducono dal conto economico di un unico esercizio e, nello stesso tempo, si è valorizzata e rispettata l’eventuale “stagionalità” non coincidente con l’anno solare di particolari settori imprenditoriali; 3) T.A.3 - (ACCERTAMENTO DELLE PERDITE OGGETTO DI “STERILIZZAZIONE” PRIMA DELLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO CHE COMPRENDE IL 31 DICEMBRE 2020) Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 accertate attraverso la redazione di una situazione patrimoniale o di un bilancio infra-annuale sono provvisorie, in quanto l’importo definitivo oggetto di “sterilizzazione” è necessariamente quello risultante dal bilancio annuale relativo a detto esercizio. Le massine del Notariato del Triveneto forniscono un utile supporto interpretativo anche con riferimento a:
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Va da sé che, nonostante le numerose e autorevoli interpretazioni illustrate, l’ambito applicativo della sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione delle perdite non è, ad oggi, ancora del tutto pacifico. In particolare, le principali questioni ancora aperte riguardano:
- l’esatta individuazione delle perdite interessate dalla normativa;
- le modalità di gestione delle ulteriori perdite che si possono generare nel corso del periodo di sospensione;
- le modalità di gestione della società durante il periodo di sospensione da parte dell’organo amministrativo.
Focus sulla “correlazione” tra sospensione degli ammortamenti e sospensione delle perdite di esercizio
Per completezza, va ricordato che, nel bilancio 2020, la sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione in esame potrebbe incrociarsi con la possibile sospensione dell’imputazione civilistica degli ammortamenti, prevista dall’art. 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020. L’eventuale decisione di sospendere la rilevazione delle quote di ammortamento potrebbe influenzare la quantificazione delle perdite da sospendere, in quanto è evidente che lo stanziamento di minori ammortamenti civilistici comporterebbe, di riflesso, una corrispondente riduzione delle perdite civilistiche da sospendere. Ove esistente, questo possibile effetto dovrebbe essere adeguatamente illustrato nella nota integrativa, al fine di fornire una corretta informativa del bilancio (e, quindi, soddisfare il principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale).
Riferimenti normativi:
- D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 60, commi da 7-bis a 7-septies;
- D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 6;
- CNDCEC, 23 aprile 2021, “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”;
- OIC, 14 aprile 2021, Documento interpretativo 9, «Legge 13 ottobre 2020, n.126, “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio -sospensione ammortamenti”»;
- Massime Notariato Triveneto, aprile 2021, «Orientamenti in ordine al regime di “sospensione” delle perdite, ex art. art. 6 D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266, L. n. 178/2020»;
- OIC, 31 marzo 2021, Documento interpretativo 7, «Legge 13 ottobre 2020, n. 126, “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”»;
- CNDCEC-FNC, Documento 17 marzo 2021, “La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto di agosto e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto di liquidità”;
- OIC, 11 marzo 2021, Documento interpretativo 8, «Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” (continuità aziendale)»;
- ASSONIME, circolare 25 febbraio 2021, n. 3;
- Consiglio notarile di Milano, Massima n. 196 del 23 febbraio 2021, in sostituzione della Massima n. 191 del 16 giugno 2020;
- MISE, circolare 29 gennaio 2021, n. 26890.