Il decreto “Rilancio”, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 24, ha previsto l’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 a favore delle imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, prevedendo, altresì, che l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto fosse comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Successivamente, con circolare 19 ottobre 2020, n. 27/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito il meccanismo di scomputo di tale acconto “abbuonato”, precisando che a potere essere portato in diminuzione dall’imposta dovuta per il 2020 è l’ammontare del primo acconto calcolato con criterio storico, solo se l’IRAP 2020 risulti almeno pari a quella dovuta per il 2019. Nella diversa, e più probabile, ipotesi di IRAP 2020 inferiore a quella del 2019, il primo acconto “virtuale” è, invece, parametrato all’imposta 2020, in una sorta di criterio previsionale a posteriori, con ciò comportando il fatto che da tale acconto virtuale non potrà mai discendere la maturazione di un credito a favore del contribuente. Quanto sopra viene ora a dovere essere tradotto in conteggi e in specifiche indicazioni, da fornirsi in sede di dichiarativo, che esaminiamo con l’ausilio di alcuni casi pratici.
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