Per la fruibilità delle detrazioni riguardanti gli immobili, compresa quella maggiorata del 110 per cento (cd. “superbonus”), è necessaria un’attenta verifica sulla conformità degli edifici e delle unità immobiliari che lo compongono, giacché un “piccolo abuso” potrebbe fare perdere il beneficio.
Una delle criticità più ricorrenti è la verifica, finalizzata anche al rilascio delle asseverazioni, della situazione edilizia legittima iniziale, ai sensi dell’art. 9-bis del D.P.R. n. 6 giugno 2001, n. 380, e, con particolare riferimento alla disciplina del superbonus, ai sensi del comma 13-ter dell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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