Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nel Registro delle Associazioni di promozione sociale. Entro il 31 marzo 2021, le APS possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, per adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. In vista dell’adempimento, si fornisce un modello di statuto di APS, preceduto da un elenco delle clausole che - in sede di adeguamento dello statuto ai fini dell'iscrizione nel RUNTS - gli enti sono tenuti a inserire.
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