Il ravvedimento operoso, secondo la dottrina prevalente, appartiene alla categoria dei cd. istituti deflativi del contenzioso tributario. Ancorché il ravvedimento operoso sia impropriamente definito quale strumento deflativo del contenzioso tributario, tuttavia, è più corretto sostenere che rappresenti uno strumento “preventivo”, in quanto non direttamente finalizzato a comporre una lite, quanto a prevenirla, consentendo al contribuente di intervenire negli eventuali errori commessi all’atto della liquidazione delle imposte, correggendoli e versando l’imposta, oltre agli interessi legali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
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