Circolare monografica
DECRETO "RILANCIO", AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: tempi e modalità di comunicazione e fruizione

Sono da comunicare anche le spese che si presume di sostenere fino a fine anno

di Sandra Pennacini | 16 Luglio 2020
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: tempi e modalità di comunicazione e fruizione

Con l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 luglio 2020, prot. n. 259854/2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, nonché le relative modalità per la comunicazione della cessione del credito a terzi. A seconda della tipologia di credito d’imposta, sono previste profonde differenze relativamente ai soggetti beneficiari e alle tempistiche. Nel corso del presente intervento, l’attenzione sarà incentrata sul credito d’imposta di cui all’art. 125 del decreto "Rilancio", concesso per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Premessa

Ai sensi dell’art. 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Tale credito d’imposta è sottoposto ad una duplice limitazione:

  1. massimo 60.00 euro per ciascun beneficiario;
  2. limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro.

La presenza di un tetto di spesa da valutarsi nell’insieme (200 milioni di euro per l’anno 2020) costituisce la motivazione per la quale il provvedimento stabilisce che la comunicazione telematica propedeutica al riconoscimento del credito d’imposta debba essere trasmessa, esclusivamente in via telematica (da parte del contribuente o tramite intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), a partire dal 20 luglio e solo fino al 7 settembre 2020.

La previsione è volta a verificare l’ammontare delle richieste e quindi la capienza dei 200 milioni di euro stanziati, in assenza della quale si procederà a riparto.

Andiamo nel seguito a richiamare la norma, anche alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare dell’Agenzia delle entrate 10 luglio 2020, n. 20/E; si precisa che la modulistica approvata per la comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è unica, ovvero può essere utilizzata per comunicare la spettanza di entrambi i crediti d’imposta, congiuntamente o disgiuntamente tra loro.

In questa sede l’attenzione viene riservata esclusivamente al credito d’imposta di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020, che riguarda la generalità dei contribuenti - a differenza del credito d’imposta di cui all’art. 120 , che è riservato a specifici codici ATECO - e per il quale, peraltro, sono previsti tempi di comunicazione ben più limitati.

Per la comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125), come si è detto, vi è tempo solo fino al 7 settembre 2020, mentre la comunicazione dell’eventuale credito d’imposta di cui all’art. 120 (adeguamento degli ambienti di lavoro) potrà essere trasmessa entro il 30 novembre 2021.

Credito d’imposta sanificazione

Il credito d’imposta previsto dall’art. 125 del D.L. n. 34/2020 viene concesso a fronte di una serie di spese sostenute, puntualmente elencate dal dispositivo della norma:

a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; deve trattarsi di spese finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19, come risultante da certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;

La circolare precisa che l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima, come risultante da fogli di lavoro interni all’azienda, oltre le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.

b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

Come già precisato con la circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, si deve trattare di mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. I dispositivi devono essere provvisti di documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Possono beneficiare della disposizione:

  • imprenditori individuali e società di persone che producono reddito d’impresa;
  • enti e società indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti, di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR, che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, indipendentemente dall’esercizio di attività commerciale accessoria;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Come precisato dalla circolare n. 20/E del 2020 , il diritto al credito d’imposta spetta indipendentemente dal regime contabile adottato e, quindi, rientrano nella misura anche:

  • i soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i soggetti in regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • gli imprenditori e le imprese agricole, sia che producano reddito d’impresa, sia che determinino il reddito su base catastale.

Credito d’imposta spettante

Il credito d’imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese menzionate, sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, con un massimo di credito pari a 60.000 euro (ovvero massimo 100.000 euro di spesa complessiva ammessa al beneficio).

Per la corretta individuazione delle “spese sostenute”, occorre fare riferimento ai criteri contabili:
- liberi professionisti, ex-minimi, forfetari e contribuenti in contabilità semplificata dovranno tenere conto del principio di cassa;
- i contribuenti in contabilità semplificata con opzione ex quinto comma dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 (“cassa virtuale”) dovranno considerare come pagato il documento contabile all’atto dell’annotazione;
- le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria dovranno determinare le spese tenendo conto del criterio di competenza, senza considerare la data di avvenuto pagamento.

La comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

La comunicazione relativa al credito d’imposta di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020 può essere presentata a partire dal 20 luglio e fino al 7 settembre 2020.

Nella comunicazione - che deve essere tassativamente telematica - il contribuente beneficiario del credito d’imposta dovrà indicare i propri dati anagrafici, seguiti dalle informazioni utili alla determinazione del credito d’imposta.

Nello specifico, posto che la comunicazione deve essere presentata prima della fine del 2020, onde consentire la verifica del tetto di 200 milioni di euro di spesa complessiva e, conseguentemente, con la finalità di individuare la quota del credito d’imposta effettivamente fruibile in proporzione alle risorse disponibili, nella modulistica occorrerà indicare separatamente:

  • le spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione (ovvero dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione);
  • le spese da sostenere a partire dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020.

Sulla base dei totali dei valori indicati (in entrambi i campi o solo in uno di essi) viene calcolato il credito d’imposta pari al 60 per cento, con un massimo di 60.000 euro.

Utilizzo del credito

Per la concreta fruizione del credito d’imposta qui in esame, i contribuenti dovranno attendere di conoscere quanto del credito stesso sarà effettivamente fruibile, posto che il valore riconosciuto potrebbe risultare inferiore a quello virtualmente spettante, laddove le risorse complessive stanziate non risultassero sufficienti.

Determinato l’importo spettante, il credito potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24, da trasmettersi esclusivamente tramite i canali dell’Agenzia e con indicazione di specifico codice F24, che sarà istituito in un secondo momento.

Il credito sanificazione potrà altresì essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (2020), e dovrà essere indicato nel quadro RU del modello Redditi, specificando sia:

  • la quota utilizzata in dichiarazione;
  • la quota compensata tramite modello F24;
  • la quota ceduta,

con le modalità delle quali si dirà di qui a breve.

L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non potrà essere richiesto a rimborso.

Per quanto riguarda la cessione del credito d’imposta, la stessa potrà essere operata (anche solo parzialmente) entro il 31 dicembre 2021 a favore di terzi, compresi istituti di credito e similari. Il meccanismo di cessione tracciato dal provvedimento ricalca quanto già disposto in materia di cessione dei crediti d’imposta affitti: la cessione dovrà essere comunicata dal soggetto cedente tramite apposite funzionalità, che saranno rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, ed il cessionario dovrà accettare la cessione stessa, sempre tramite le funzionalità presenti nella propria area riservata. I cessionari, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, potranno a loro volta cedere il credito.

In caso di cessione, il cessionario gode di un periodo più breve per la fruizione del credito, che deve essere utilizzato entro l’anno in cui è stata comunicata la cessione stessa, in dichiarazione dei redditi o con modello F24. L’eventuale quota non goduta non può essere richiesta a rimborso.

Correzioni e rinuncia

Per concludere il quadro di insieme della comunicazione del credito d’imposta sanificazione e dispositivi, si segnala che, entro i termini di trasmissione, è possibile trasmettere una nuova comunicazione, che va automaticamente a sostituirsi a quelle inviate in precedenza.

Laddove si sia richiesto in unica istanza il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 125 e quello di cui all’art. 120 e con la nuova comunicazione vengano comunicate variazioni riguardanti uno solo dei due crediti d’imposta, la nuova comunicazione sostituirà la precedente solo con riferimento al credito d’imposta i cui dati sono variati, mentre resteranno salvi i dati comunicati relativamente all’altro credito d’imposta, per il quale non vengono indicati dati difformi rispetto alla comunicazione originaria.

È altresì possibile presentare rinuncia al credito d’imposta, utilizzando il medesimo modulo di comunicazione. In questo caso, occorre compilare solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario della comunicazione e barrare la casella “rinuncia”, posta a fianco della tipologia di credito cui si vuole rinunciare.

La rinuncia assume carattere definitivo e per il totale del credito d’imposta.

Conclusioni

In conclusione, la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020 risulta essere fortemente condizionata dallo stanziamento complessivo, che obbliga ad una comunicazione anticipata rispetto alla fine del periodo nel quale le spese potranno essere sostenute, tanto che devono essere indicate anche le spese “da sostenersi”, molto difficili da ipotizzare, tanto più che tali spese risultano essere fortemente influenzate dall’andamento dell’epidemia Covid-19, che, ad oggi, nessuno è in grado di prevedere.

Pesa fortemente anche l’“ingorgo” di adempimenti, con una scadenza posta al 7 settembre 2020, la cui ragionevolezza, francamente, si fatica a comprendere, così come sono da comprendere gli effetti di una eventuale indicazione nella comunicazione di spese “da sostenersi”, che poi non trovino effettivo riscontro. In tale caso, si presume, a dovere essere sanzionata dovrebbe essere solo l’indebita fruizione del credito d’imposta corrispondente, o quanto meno è quanto ci si augura, posto che comunicazioni nelle quali siano richieste anche “capacità divinatorie”, senza possibilità di successiva rettifica, costituiscono senza dubbio un elemento nuovo nel già più che intricato panorama del Fisco italiano.

 

Riferimenti normativi:

 

 

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