La continuità aziendale
Il tema della continuità aziendale riveste un ruolo centrale nel processo di redazione dei bilanci 2019 e 2020, in quanto attualmente si “naviga” nell’incertezza sui tempi e sulle modalità di uscita dall’emergenza sanitaria in atto.
L’OIC 11 prevede che uno dei fondamentali principi in tema di redazione del bilancio d’esercizio di un’impresa in funzionamento è senza dubbio quello relativo alla “continuità aziendale”.
Il documento n. 6, pubblicato dall’OIC in bozza, pone in evidenza alcuni paragrafi dell’OIC 11 e dell’OIC 29, che di seguito vengono riassunti, poiché rilevano ai fini dell’applicazione del postulato del going concern.
In prima battuta, l’OIC 11, al par. 21, richiama l’art. 2423-bis, primo comma, n. 1), c.c., dove è disposto che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito.
Nella fase di preparazione del bilancio, quindi, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Il “consecutivo” par. 22 dell’OIC 11, evidenzia che, nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito alla citata capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative:
- ai fattori di rischio;
- alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate;
- ai piani aziendali futuri per fare fronte a tali rischi ed incertezze.
Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.
In pratica, gli amministratori devono redigere il bilancio in un’ottica che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e fare fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale. Tuttavia, nel momento in cui emergono fattori di rischio che insidiano la continuità aziendale, essi devono valutarli, prendendo le dovute misure (piani di azione) per fare fronte a tali rischi ed incertezze, fornendo nella nota integrativa le relative informazioni.
Il par. 23 dell’OIC 11, precisa che:
“Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società”.
La mancanza del postulato della continuità aziendale può verificarsi in un qualunque momento della vita di un’impresa e senza che tale circostanza sia connessa a un’eventuale messa in liquidazione della società.
Il successivo par. 24 stabilisce, però, che l’accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell’art. 2485 c.c., di una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., comporta l’abbandono della continuità aziendale. In tale circostanza, la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Si applicano tuttavia ancora criteri di funzionamento, così come previsti dal suddetto par. 23, ma si tiene conto dell’ancora più ristretto orizzonte temporale di riferimento, in quanto l’adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria.
I casi più ricorrenti nella prassi operativa sono quelli in cui le situazioni di crisi pongono incertezze sulla continuità aziendale. In queste fattispecie non è autorizzato l’abbandono della prospettiva della continuità aziendale, perché quest’ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno.
Infine, l’OIC 29, rubricato “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, individua il comportamento da tenere per “sistemare” il bilancio d’esercizio, tenendo conto del principio di competenza.
Di particolare interesse è l’argomento riguardante i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima dell’approvazione del bilancio.
Il principio contabile n. 29 identifica tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, vale a dire fatti successivi che:
- devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- possono incidere sulla continuità aziendale.
Focalizzando l’attenzione sull’intervento riguardante la continuità aziendale, l’OIC 29, al par. 59 c), precisa che la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità aziendale di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro (12 mesi). In ogni caso, è la direzione aziendale che deve valutare se sussistono i presupposti per continuare l’attività ovvero se cessarla.
Il principio contabile “suggerisce” che gli amministratori possono motivatamente manifestare l’intendimento di liquidare la società o di cessare l’attività operativa.
Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, possono fare sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.
Se i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono tali da fare venire meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di detta continuità.
Detti fatti sono rilevati in bilancio, in quanto incidono sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul conto economico alla data di chiusura dell’esercizio.
Il documento n. 6 dell’OIC
L’Organismo di contabilità analizza, sotto il profilo tecnico contabile, le norme introdotte dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto “liquidità”), precisando che il documento si applica alle società:
- che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile;
- tenute alla redazione del bilancio consolidato.
Il citato articolo è volto a stabilire i criteri che le società devono seguire nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, consentendo, in particolare, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale, ai sensi dell’art. 2423-bis , primo comma, n. 1), c.c.c.c.
Nello specifico, viene disposto che la valutazione delle voci di bilancio, nel senso della continuità aziendale, possa essere operata, qualora sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, anche se lo stesso non fosse stato ancora formalmente approvato.
Le società possono comunque avvalersi della facoltà riconosciuta ai sensi dell’art. 106 , comma 1, del D.L 17 marzo 2020, n. 18, che fissa il termine entro il quale l’assemblea deve essere convocata per l’approvazione del bilancio in centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, in luogo dei centoventi giorni previsti dagli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis c.c.
Per consentire, anche ai fini della revisione del bilancio, una migliore comprensione del bilancio medesimo, è inoltre richiesto che la nota integrativa che lo accompagna illustri, in maniera dettagliata, il criterio di valutazione adottato, anche richiamando le risultanze del bilancio precedente.
Ambito di applicazione
Come sopra specificato, le regole contenute nell’art. 7 richiamato si applicano alle imprese che applicano i principi contabili nazionali, rimanendo escluse quelle che adottano i principi contabili internazionali.
Sul punto, l’Organismo di contabilità si discosta da quanto affermato da Assonime, caso n. 5 del 2020, la quale era del parere che:
“Se pure quindi la previsione appena citata fa chiaramente riferimento alle imprese OIC adopter, le indicazioni fornite possono essere considerate utili anche per le società che redigono i bilanci secondo i principi IAS, considerato che la finalità generale del provvedimento (conservare ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa, anche nei confronti dei terzi, rispetto a un fenomeno eccezionale ma temporaneo) risponde a un’esigenza comune di tutto il mondo delle imprese, ivi comprese le società quotate.”.
Il documento, poi, si preoccupa di stabilire a quali bilanci si applica la deroga al presupposto della continuità aziendale, stabilendo che la facoltà sia esercitabile per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020, mentre il comma 2 del menzionato art. 7 estende questa facoltà anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, soprattutto a quelli chiusi al 31 dicembre 2019. Il tenore letterale della norma, quindi, sembra non prevedere la possibilità di deroga per i bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio, ma non in corso al 31 dicembre 2020. Si pensi, ad esempio, a quelli che chiudono al 30 giugno 2020. La relazione illustrativa al decreto “liquidità” fa invece chiaro riferimento anche ai “bilanci degli esercizi in corso nel 2020”.
Pertanto, i bilanci ai quali potere applicare la deroga sono, seguendo un ordine cronologico, i seguenti:
- bilanci chiusi e non approvati in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio, i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
- bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio, i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio, i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).
Modalità di applicazione
Dette modalità sono indicate nei par. 10 e 11 del documento, che, in sostanza, prendono in considerazione le tre fattispecie delineate.
Il par. 10 disciplina il caso dei bilanci chiusi e non ancora approvati in data anteriore al 23 febbraio 2020, ed è, pertanto, riferito alle modalità tecniche con le quali i bilanci al 31 dicembre 2019 devono essere redatti per attestare a quella data, cioè in una data anteriore all’esplosione della pandemia, la sussistenza della continuità aziendale.
Le modalità tecniche prevedono sia l’accertamento della continuità alla data di chiusura del bilancio sulla base della disciplina contenuta nell’OIC 11, sia la sterilizzazione dei fatti successivi al 31 dicembre 2019, disapplicando il par. 59 c) dell’OIC 29 richiamato. Più in particolare, la disapplicazione dei fatti successivi che incidono sulla continuità aziendale consente di fare emergere se le condizioni della società al 31 dicembre 2019 corrispondono a quelle previste ai par. 21 e 22 dell’OIC 11.
Si è scelto di estendere la disattivazione del par. 59 c) dell’OIC 29 a tutti gli eventi successivi alla chiusura del bilancio che non comportano aggiustamenti sulle voci di bilancio del 2019, cosiddetti fatti successivi non adjusting, tra i quali rientra la pandemia.
Di conseguenza, i citati par. 23 e 24 dell’OIC 11 si applicano alla data di chiusura del bilancio, per accertare se sussiste la continuità, ma non si applicano dopo tale data. Una scelta diversa, per esempio una disattivazione degli eventi successivi a partire dal 23 febbraio 2020, poteva creare, a parere dell’Organismo, situazioni di incertezza nel determinare a quella data gli eventi anteriori e quindi potenzialmente in grado di avere un impatto sulla continuità di quelli successivi.
Non si applica la deroga, se, alla data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2019), la società si trovava nelle condizioni di “insussistenza” della continuità aziendale ovvero nell’accertamento da parte degli amministratori di una causa di scioglimento della società.
Il par. 11 regola, invece, due casi:
- i bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio, i bilanci al 30 giugno 2020);
- i bilanci in corso al 31 dicembre 2020, che possono essere redatti in continuità, in virtù del disposto dell’art. 7 più volte menzionato, nonostante le conseguenze della pandemia rientrino tra i fatti aziendali di competenza dell’esercizio 2020.
In merito al caso sub 1), ossia i bilanci che hanno chiusura al 30 giugno 2020, nella redazione del bilancio a detta data, si può applicare la deroga, se nel bilancio al 30 giugno 2019 la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuità aziendale, in applicazione dei par. 21 e 22 dell’OIC 11.
Sempre con riferimento ai bilanci che chiudono al 30 giugno, la sussistenza della continuità nel bilancio al 30 giugno 2019 consente di esercitare la deroga anche per quello al 30 giugno 2021.
Non è possibile usufruire della deroga, se nel bilancio relativo al 30 giugno 2019 la società ha dichiarato di non trovarsi nella prospettiva delle continuità aziendale ovvero in una delle cause di scioglimento dell’attività.
Per i bilanci con scadenza al 31 dicembre, nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2020 è possibile applicare la facoltà di deroga, se il bilancio al 31 dicembre 2019, redatto con le modalità applicative stabilite dal par. 10 del documento esaminato, soddisfi le condizioni di continuità aziendale di cui ai par. 21 e 22 dell’OIC 11.
Nota integrativa
Le società che si avvalgono della proroga devono fornire informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili nella nota integrativa. In detto documento devono essere descritte tutte le informazioni previste dal par. 22 dell’OIC 11 mentovato.
Il bilancio deve assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi. Si rende quindi necessario, al di là delle deroghe definite nelle modalità applicative (par. 10 e 11 dell’interpretativo), fornire in nota integrativa:
- non solo informativa circa la scelta fatta dall’impresa di avvalersi della deroga della norma,
- ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa, nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella relazione sulla gestione, ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.
“Impairment test”
Con un secondo documento, l’OIC fornisce utili suggerimenti derivanti dal fatto che per le società è sorto il dubbio in merito alla redazione del test di impairment, per il bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le previsioni dell’OIC 9, rubricato “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. In particolare, è stato chiesto se, nella stima del valore d’uso di un’immobilizzazione, una società debba considerare gli effetti del Covid-19 nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri.
L’OIC chiarisce che Covid-19 è un fatto avvenuto nel 2020, pertanto successivo al 31 dicembre 2019 e, quindi, nel rispetto del postulato della competenza, non incide sui valori di bilancio al 31 dicembre 2019, in quanto non evidenza condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio. In ogni caso, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa, perché rappresenta un avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Con riguardo alla predisposizione del test di impairment,l’Organismo risponde a due specifiche domande:
- la crisi economica connessa alla crisi sanitaria Covid-19 è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment?
- nella stima dei flussi di cassa futuri, ai fini del test di impairment, va tenuto conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria Covid-19?
In merito al primo quesito, l’OIC sostiene che, se alla data di riferimento del bilancio, vale a dire 31 dicembre 2019, sussiste una perdita di valore di un’immobilizzazione e, dunque, solo se esiste tale indicatore, occorre stimare il valore recuperabile (il maggiore tra il valore d’uso e il fair value) di un’immobilizzazione.
Orbene, poiché l’emergenza epidemiologica Covid-19 costituisce fatto successivo al 31 dicembre 2019, non comporta l’obbligo di predisposizione del test di impairment.
Anche con riguardo al secondo quesito la crisi sanitaria citata non incide sul bilancio 2019.
Concludendo, considerando che Covid-19 è un evento successivo che non va recepito nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019:
- non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019;
- qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del Covid-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione;
- ai sensi del par. 61 dell’OIC 29, il Covid-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa.
Infatti, che quest’ultimo paragrafo, in relazione ai fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, dispone che, se rilevanti (e Covid-19 è fatto rilevante), sono illustrati nella nota integrativa, perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Le conclusioni sopra esposte, valgono anche per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese, le quali possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento.
Riferimenti normativi:
- D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 7;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 106, comma 1;
- Codice civile, art. 2423-bis, primo comma, n. 1);
- OIC, Documento interpretativo n. 6;
- OIC, Documento impairment test e Covid-19;
- OIC 9, “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”;
- OIC 11, “Finalità e postulati del bilancio di esercizio”, del 22 marzo 2018;
- OIC 29, “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.