Per mancanza di liquidità, spesso gli amministratori invitano i soci ad effettuare degli apporti per sopperire alle esigenze della società. I finanziamenti ricevuti da soci possono essere configurati tra i debiti della società, con obbligo di restituzione delle somme ricevute, ovvero come apporti che possono assumere la natura di veri e propri conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali.
Il decreto “liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) interviene sul codice civile, sospendendo il meccanismo di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.
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