Per effetto delle novità introdotte dall’art. 18, comma 1, del D.L. n. 23/2020, i versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020 a condizione che si verifichi una riduzione del “fatturato” nei limiti richiesti dalla norma. La condizione della riduzione del fatturato non opera per i contribuenti residenti nelle c.d. zone rosse e per le attività economiche maggiormente danneggiate dall’emergenza sanitaria. L’Agenzia delle Entrate, con circolare 9/E del 13 aprile 2020, ha fornito i primi chiarimenti ufficiali.
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