Circolare monografica
EMERGENZA CORONAVIRUS, BILANCIO

La costituzione di un fondo rischi Coronavirus: disposizioni e criticità ai sensi dell’OIC 31

Il processo di valutazione, il profilo economico-aziendale e i presupposti per la costituzione

di Roberta Provasi | 27 Marzo 2020
La costituzione di un fondo rischi Coronavirus: disposizioni e criticità ai sensi dell’OIC 31

Il susseguirsi dello stato di emergenza, con gli evidenti impatti che tale situazione produrrà sulle attività future delle aziende, sta alimentando il dibattito fra gli operatori se e come recepire eventuali effetti già nei bilanci al 31 dicembre 2019. Si potrebbe, cioè, considerare la possibilità di appostare in bilancio un Fondo rischi Covid-19, anche se gli effetti relativi all’emergenza si sono originati dalla fine di febbraio e, non essendo prevedibili al 31 dicembre 2019, sono fatti successivi che non comportano variazioni ai valori di bilancio. L’analisi del principio contabile OIC 31, Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto, aiuta a comprendere il corretto trattamento contabile da seguire.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.L. 17 marzo 2020 permette alle società di approvare i bilanci entro il 31 luglio 2020, considerando gli effetti del coronavirus e valutando la costituzione di un Fondo rischi Covid-19.