Circolare monografica
MANOVRA 2020

Buoni pasto e servizio mensa: i nuovi limiti di esenzione

Ridefinite le disposizioni di cui all’art. 51, comma 2 TUIR in tema di somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro a dipendenti e collaboratori

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 10 Febbraio 2020
Buoni pasto e servizio mensa: i nuovi limiti di esenzione

Tra le principali novità introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, cd. Legge di Bilancio 2020, l’art. 1 comma 677 ridisegna le disposizioni di cui all’art. 51, comma 2 lett. c) del TUIR in tema di somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro a dipendenti e collaboratori.

Se, infatti, da un lato aumentano da 7 euro a 8 euro giornalieri le soglie di esenzione fiscale previste nel caso di utilizzo di buoni pasto elettronici, dall’altro il buono pasto cartaceo sarà fiscalmente esente fino al limite di 4 euro (rispetto ai 5,29 euro fissati sino al 2019).

Rimangono poi ferme le altre previsioni in  materia tra cui la totale non concorrenza al reddito da lavoro dipendente di somministrazione diretta del vitto (es: mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi) e il limite di esenzione a 5,29 euro per le  indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta dei buoni pasto come documento di legittimazione per ottenere il servizio sostitutivo di mensa. Vengono specificati i destinatari, la disciplina e le normative fiscali.