A norma dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, i datori di lavoro - in qualità di sostituti d’imposta - sono chiamati ogni anno ad effettuare un adempimento riepilogativo sia fiscale che contributivo: ossia il c.d. “conguaglio di fine anno”. Si tratta di un ricalcolo delle imposte e dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti, dai collaboratori e dai pensionati sulla base del reddito percepito nell’anno, la cui misura diviene certa a conclusione dell’anno d’imposta, quindi nel mese di dicembre. Il conguaglio, in particolare, non riguarda solamente le imposte (come ad esempio l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali”, ma anche i contributi (esempio l’INPS). Tale operazione è di estrema importanza poiché ricalcola e adegua gli importi trattenuti nelle buste paga da gennaio a novembre, sia come imposte che come contributi a carico del lavoratore.
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