Dopo l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, il legislatore ha previsto che la trasmissione del documento al SdI possa essere effettuata entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione. In tale modo, la norma ha inteso sopperire a problemi e difficoltà tecniche, quali il mancato collegamento alla rete internet. La disposizione riguarda esclusivamente la fattura immediata. Invece, restano fermi i termini speciali previsti da altre disposizioni. Resta così ancora valida la disciplina relativa all’emissione della fattura differita. Inoltre, rimane ancora valido il termine di 60 giorni per l’emissione della fattura da parte di notai, dottori commercialisti e avvocati, decorrenti dalla costituzione di apposito fondo indistinto di spese e compensi.
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