Circolare monografica
FATTURA ELETTRONICA

Emissione della fattura elettronica: i termini “speciali” prevalgono su quelli “ordinari”

Fatture immediate e differite e fondi indistinti di notai, avvocati e commercialisti

di Nicola Forte | 7 Ottobre 2019
Emissione della fattura elettronica: i termini “speciali” prevalgono su quelli “ordinari”

Dopo l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, il legislatore ha previsto che la trasmissione del documento al SdI possa essere effettuata entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione. In tale modo, la norma ha inteso sopperire a problemi e difficoltà tecniche, quali il mancato collegamento alla rete internet. La disposizione riguarda esclusivamente la fattura immediata. Invece, restano fermi i termini speciali previsti da altre disposizioni. Resta così ancora valida la disciplina relativa all’emissione della fattura differita. Inoltre, rimane ancora valido il termine di 60 giorni per l’emissione della fattura da parte di notai, dottori commercialisti e avvocati, decorrenti dalla costituzione di apposito fondo indistinto di spese e compensi.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fattura elettronica ha introdotto cambiamenti nella disciplina IVA. La trasmissione al Sistema di Interscambio può avvenire entro 12 giorni dall'operazione, ma restano validi termini speciali per la fattura differita e per i professionisti.