Il regolamento di esecuzione comunitario 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE, introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’elencazione delle prove che, nell’ambito di una cessione intracomunitaria di beni (di cui all’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331), il cedente deve fornire all’Amministrazione finanziaria per provare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro ad un altro della UE, al fine di potere beneficiare del regime di non imponibilità IVA. Il regolamento in esame, ad oggi, presenta alcuni profili di criticità, sui quali auspichiamo un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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