L’Agenzia delle entrate, mediante la propria attività di controllo/accertamento, può procedere a rettificare gli importi dovuti dai contribuenti a titolo di imposta di registro. Nella generalità dei casi, se i controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate danno esito negativo per i contribuenti, la stessa procede a rettificare gli importi, notificando appositi avvisi di rettifica e liquidazione ovvero di accertamento. Va tenuto presente, comunque, che, stante il contenuto dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, le parti contraenti sono solidalmente responsabili per l’adempimento dell’obbligazione tributaria.
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