L’art. 2424 c.c., inerente allo schema dello stato patrimoniale, al punto B) I, oltre a prendere in considerazione le immobilizzazioni immateriali, tra cui, al n. 5), l’avviamento, pone in rilievo che l’impiego delle medesime si deve ritenere, come regola, limitato nel tempo, per cui devono risultare sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sociale in relazione con la loro residua possibilità di effettiva utilizzazione.
A norma dell’art. 2425 c.c., gli ammortamenti devono essere iscritti nel conto economico alla voce “B) 10) a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”, mentre complessivamente devono essere dedotti direttamente dai valori originari dei beni, a cui gli ammortamenti si riferiscono, ed esplicitati nella nota integrativa, mentre non è previsto e, quindi, non è consentito effettuare accantonamenti a fondi rischi in vista di svalutazioni al mero fine di costituire vere e proprie riserve in contrasto con il principio generale della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta dei dati e delle informazioni del bilancio d’esercizio.
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