L’INPS, con proprio documento (messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019, dal titolo “Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015 , n. 208” ha fornito importanti chiarimenti in merito ai termini della presentazione della domanda di rinuncia al regime contributivo agevolato, alla quale il soggetto interessato ha aderito; la domanda per il ripristino del regime ordinario contributivo si dovrà fare entro il 28 febbraio 2019 e non più entro il 31 dicembre dell’anno 2018: la revoca ha effetto dal 1° gennaio 2019.
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