Circolare monografica
AGEVOLAZIONI

Gestione Artigiani e Commercianti e regime contributivo agevolato: “posticipata” al 28 febbraio la domanda di revoca

Il termine per comunicare la revoca dal regime contributivo agevolato va fatta entro il 28 febbraio dell’anno in cui si rientra nel regime ordinario

di Studio tributario Gavioli & Associati | 16 Gennaio 2019
Gestione Artigiani e Commercianti e regime contributivo agevolato: “posticipata” al 28 febbraio la domanda di revoca

L’INPS, con proprio documento (messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019, dal titolo “Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale.  Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015 , n. 208” ha fornito importanti chiarimenti in merito ai termini della presentazione della domanda di rinuncia al regime contributivo agevolato,  alla quale  il soggetto interessato ha aderito; la domanda per il ripristino del regime ordinario contributivo si dovrà fare entro il 28 febbraio 2019 e non più entro il 31 dicembre dell’anno 2018:  la revoca ha effetto dal 1° gennaio 2019.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La legge di Stabilità 2015 introduce il regime contributivo agevolato per i contribuenti con specifici requisiti, estendendo il regime forfettario e semplificando le condizioni di accesso. L'INPS ha chiarito i termini per la presentazione della domanda di rinuncia al regime contributivo agevolato.