L’obbligo di emissione della fattura elettronica non sarà in grado di incidere sulla disciplina sostanziale dell’IVA. La circostanza è stata confermata dall’Agenzia delle entrate. Indipendentemente dal formato digitale del documento, il contribuente potrà continuare ad avvalersi della possibilità di emissione della fattura differita anche per le prestazioni di servizi. Analogamente, sarà possibile ancora avvalersi della disciplina prevista dal D.M. 31 ottobre 1974. Notai, avvocati e dottori commercialisti, che ricevono dal cliente un fondo spese indistinto di spese e compensi, potranno emettere la fattura elettronica entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del fondo spese.
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