Ai fini della richiesta dei rimborsi IVA transfrontalieri, questi sono gli articoli del D.P.R. n. 633/1972 da prendere a riferimento: l'art. 38-bis1, il quale stabilisce che, qualora un soggetto passivo “stabilito” ai fini IVA in Italia abbia assolto l’imposta in un altro Stato membro relativamente a beni e servizi ivi acquistati o dallo stesso importati, può richiedere il rimborso dell’IVA a tale Stato membro, l'art. 38-bis2, che prevede le norme per il rimborso dell’IVA assolta in Italia da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e l'art. 38-ter, che disciplina i rimborsi a favore di soggetti stabiliti fuori della Comunità, che possono essere erogati “a condizione di reciprocità”.
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