Nell’ambito dell’attività professionale, accade spesso di imbattersi in “fattispecie IVA” non sempre facili da gestire, tant’è che l’irregolare applicazione dell’IVA è una frequente violazione nel settore dell’edilizia. L’applicazione dell’IVA a rivalsa da parte del cedente/prestatore in una fattispecie che richiederebbe l’inversione contabile per l’assolvimento della stessa o, viceversa, l’applicazione dell’inversione contabile in casi di forniture di beni con IVA a rivalsa comporta l’applicazione di una sanzione, prevista dall’art. 6, commi 9-bis.1 e 9-bis.2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Grazie al D.Lgs 24 settembre 2015, n. 158, tale sanzione è fissa, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2016. Grazie al principio del favor rei, è estensibile anche alle violazioni effettuate in precedenza, purchè non sia definitivo l’accertamento. L’Agenzia delle entrate ha fornito, con un ritardo di quasi un anno e mezzo, con la circolare 11 maggio 2017, n. 16/E, gli attesi chiarimenti in merito alla revisione del sistema sanzionatorio. Oggi, tale fattispecie sanzionatoria torna di attualità, per la recente sentenza della Corte di giustizia UE, che focalizza l’attenzione sul diritto alla detrazione dell’IVA da parte del soggetto committente.
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