Al fine di adeguare la normativa domestica al nuovo art. 5 del Modello di convenzione elaborato dall’OCSE, così come modificato dall’Action 7 del BEPS, la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha apportato rilevanti modifiche alla definizione di stabile organizzazione contenuta nell’art. 162 del TUIR. In particolare, il legislatore ha introdotto una nozione di stabile organizzazione “digitale”, slegata dalla presenza fisica delle imprese in Italia, ha rivisto i casi in cui la sede fissa d’affari non può essere considerata stabile organizzazione e, inoltre, ha modificato il concetto di stabile organizzazione personale.
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