
La disciplina relativa all’emissione delle note di variazione in diminuzione in caso di procedure concorsuali ha dato origine nel corso degli anni a rilevanti problematiche interpretative, che l’art. 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. legge di stabilità 2016), sembrava avere sostanzialmente risolto attraverso la riformulazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. L’efficacia di alcune disposizioni novellate, quali quella relativa all’individuazione del momento a partire dal quale il creditore può emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale e quella concernente l’esonero per quest’ultimo dalla registrazione della nota di credito ricevuta, era stata differita dal comma 127 del citato art. 1, in virtù del quale le disposizioni testé citate si sarebbero dovute applicare “nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016”. Ciò premesso, l’art. 1, comma 567, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di bilancio 2017), ha, poi, rispristinato sul punto le norme vigenti prima delle modifiche recate dalla legge n. 208/2015, abrogando le due disposizioni sopra citate (che quindi non sono mai entrate in vigore).

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