In tema di onere della prova, l’art. 2697 c.c. stabilisce che chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. Pertanto compete all’Amministrazione finanziaria, che si afferma creditrice del tributo domandato, l’onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre grava sul destinatario dell’accertamento, che eccepisce l’inefficacia di quei fatti o la modificazione o l’estinzione del diritto, l’onere di provare i diversi fatti sui quali la sua eccezione si fonda.
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