Quesito
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Deduzione 4/6 per cento TFR e aiuti di Stato

di Carla De Luca | 3 Gennaio 2020
Deduzione 4/6 per cento TFR e aiuti di Stato

L’art. 105, comma 3, del TUIR, prevede una deduzione del 4/6 per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria dell’INPS. L’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recita che “le misure di cui al comma 1 [deduzione del 4/6 per cento] si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia”. Essendo la deduzione subordinata alla verifica della compatibilità con le normative comunitarie, si chiede di sapere:

  1. la verifica sulla compatibilità con le normative comunitarie è un onere a carico del contribuente o dell’Amministrazione finanziaria? Se l’onere fosse a carico dell’Amministrazione finanziaria, risulta che sia stata fatta? In base ad una ricerca fatta (Codice TUIR commentato, a cura di L. Abritta, L. Cacciapaglia, V. Carbone, M.R. Gheido, con prefazione di R. Lupi, ed. 2011), in dottrina si afferma che “non risulta che la misura agevolativa sia mai stata notificata a Bruxelles”. Allo stato dell’arte la deduzione è legittima?
  2. la deduzione (sempre che sia legittima), essendo subordinata alla verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, costituisce un aiuto di Stato da indicare nel modello Redditi 2019 (quadro RS)?

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