Dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d'imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. I termini per la notifica di accertamenti e cartelle, nonchè dei versamenti dovuti, già oggetto di precedenti sospensioni, sono stati ulteriormente prorogati fino al 28 febbraio 2021.
Per questi atti, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti:
Prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica dei seguenti atti:
Sono alcune delle novità contenute nel D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 , approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri e pubblicato il 30 gennaio in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento dispone tra l'altro l'abrogazione dell'art. 1 del D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, con il quale si prorogava fino al 31 gennaio 2021 la sospensione delle notifiche e dei versamenti già oggetto di sospensione fino al 31 dicembre 2020 ad opera dei decreti anti-Covid emanati nel 2020.
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