L'Agenzia censura la ritenuta nullità dell'avviso per mancanza di previo contraddittorio, quando il contribuente avrebbe eccepito solo il difetto di motivazione dell'atto.
Attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, non è rilevabile d'ufficio un profilo di nullità dell'atto (prevista da una legge entrata in vigore anteriormente al 1° gennaio 2024) oggetto del giudizio stesso differente da quello specificamente denunciato dal ricorrente, salve le ipotesi previste dall'art. 7-ter della legge n. 212/2000. Pertanto, è viziata da ultrapetizione la pronuncia con cui è rilevata d'ufficio la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, previsto in caso di contestazione di operazioni antielusive, ove il contribuente abbia, invece, denunciato il vizio di motivazione dell'atto medesimo.
I profili di violazione del difetto di contraddittorio in tema di procedimento tributario non sono in ogni caso rilevabili d'ufficio (Cass. ord. 18 luglio 2022, n. 22549).
In particolare, la nuova disciplina è imperniata quanto alle ipotesi di invalidità sulla dicotomia tra atti annullabili (la generalità), tra i quali l'art. 6-bis, comma 1, della legge n. 212/2000, annovera espressamente quelli adottati senza rispetto del principio del contraddittorio - per i quali è escluso il rilievo d'ufficio - e quelli nulli (casi indicati dalla disposizione citata e quelli successivamente così qualificati dalla legge), per i quali vale, al contrario, la regola del rilievo d'ufficio. In particolare, la disposizione detta la regola per cui solo le ipotesi di atti esplicitamente qualificati come nulli da una legge entrata in vigore dopo il 1° gennaio 2024 sono soggetti al rilievo d'ufficio della relativa invalidità.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati