Una società, preso atto che la definizione agevolata non si era perfezionata, ha presentato istanza di decisione nel merito, previa revoca della pregressa rinuncia al ricorso.
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile, ove la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non sia avvenuta.
Nella specie, la società ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata ex art. 3 del D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) e, in adempimento dell'impegno assunto, ha rinunciato al ricorso, dopo avere ricevuto dall'A.F. un'erronea dichiarazione di inesistenza di somme iscritte a ruolo. A seguito della successiva rettifica dell'A.F., ha prontamente revocato la rinuncia, insistendo per la decisione nel merito.
La rottamazione ter ha precisato che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Nella specie è la stessa procedura amministrativa della rottamazione a non essersi perfezionata.
La rinuncia resa a seguito di accesso alla rottamazione, se pure riconducibile all'art. 390 c.p.c., si inserisce nella fattispecie di cui alla disciplina specifica (art. 3 del D.L. n. 119/2018); la stessa, pertanto, va interpretata avendo riguardo al fine ultimo del dichiarante di sostituire alla situazione dedotta in giudizio il regolamento emergente dalla dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata; sicché, se detto effetto ultimo non si è realizzato, la rinuncia può legittimamente essere revocata. Solo la regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanziale rende inutile il prosieguo del processo.
Ove le parti diano atto che non vi è stata regolamentazione sostanziale del rapporto, la rinuncia, espressa in ragione di un assetto non perfezionatosi, non potendo produrre gli effetti ad essa connessi, resta revocabile.
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