Le Sezioni Unite erano chiamate a verificare se:
- l'impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale;
- lo stesso principio sia applicabile con riferimento all’interesse sorto a seguito di impugnazione incidentale adesiva;
- sia inammissibile un’altra impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in relazione all’impugnazione incidentale di un diverso coobbligato solidale.
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva.
Il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.
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